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DIRITTO
ALLA
PACE

diVera Felolo

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Anche l’osservatore meno attento dell’agire delle Nazioni Unite si sarà accorto dello stridente contrasto tra i grandi obiettivi programmatici fissati per il nuovo millennio (educazione, sviluppo, lotta alla povertà e all’analfabetismo, con particolare attenzione ai bambini in particolare da parte dell’UNESCO che ha fissato per il decennio 2000-2010 il Programma Cultura di Pace) è l’unico tema che ha seriamente coinvolto la comunità internazionale e a cui è stata data grande diffusione da parte dei mezzi di comunicazione: la guerra preventiva. Un’ operazione, la guerra appunto, che mira alla distruzione totale o parziale del nemico. La guerra, opera di distruzione, mina i presupposti per lo sviluppo dell’uomo, a cominciare dai diritti dei bambini, poiché distrugge ciò che è alla base di ogni potenzialità, di ogni diritto umano, della stessa dignità umana: la guerra distrugge la vita. La guerra è la più alta violazione dei diritti umani, in primis del diritto alla vita. La guerra è violazione dei diritti, di tutti i diritti, di tutti i diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita.
Ora dobbiamo chiederci: cosa possiamo contrapporre alla guerra? Vi possiamo contrapporre il diritto, e più specificatamente il diritto alla pace, che è diritto della persona e diritto dei popoli, diritto individuale e diritto collettivo. Alla guerra va contrapposto il diritto alla pace, riconoscendolo fondamento di ogni diritto umano e fondamento di un ordine internazionale riconosciuto vincolante da ogni stato con precise garanzie a sua difesa.
Riflettiamo su cosa vuol dire vivere in uno Stato di diritto. Significa che il potere è soggetto al diritto. Parlando in termini di diritti umani significa che i diritti dell’uomo sono protetti da norme giuridiche. Facciamo un esempio che per la sua crudezza e sanguinosità può permetterci comparazioni con la guerra: la tortura. La tortura è violazione dei diritti umani. L’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dice “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”, articolo ripreso letteralmente dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Sul piano internazionale esiste altresì un’apposita convenzione, la Convenzione contro la Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984. per quanto concerne l’ordinamento giuridico italiano e limitandoci alla tortura come mezzo di acquisizione della prova, la tortura non può essere praticata come tale mezzo perché la prova estorta attraverso tortura non ha alcun valore. Il processo che si basa su una tale prova non ha alcun valore. Il diritto pone un limite al potere dello Stato, la norma giuridica protegge i diritti umani..
Riflettiamo ora sulle garanzie esistenti sul piano internazionale. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è una solenne ‘raccomandazione’, che obbliga dal punto di vista etico politico. La Dichiarazione Universale, che possiamo a giusto titolo considerare la Magna Carta dell’Umanità, proclama i diritti in sede internazionale ma non stabilisce anche i modi della garanzia nello stesso ambito, con ciò rinviando implicitamente a successive disposizioni di diritto internazionale.
Il primo trattato internazionale contenente norme giuridicamente vincolanti e la previsione di apposite procedure di garanzia, è la convenzione europea firmata a Roma , per iniziativa del Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953. La Convenzione, dunque, obbliga gli Stati aderenti ad un comportamento conforme ad essa e prevede che il singolo individuo possa accedere direttamente (ricorso giudiziario individuale) alla Corte Europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, organo preposto alla tutela giurisdizionale limitatamente, peraltro, ai diritti civili e politici. Ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione Europea e dell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura, nessuno stato parte può praticare la tortura o espellere, respingere o estradare una persona verso un altro stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale stato essa rischia di essere sottoposta a tortura. E’ per tale motivo che a seguito degli attentati terroristici a Londra nel luglio 2005 la Gran Bretagna chiede a più riprese all’Unione Europea di ripensare i contenuti della Convenzione Europea dei diritti umani, in particolare proprio dell’articolo 3, poiché l’attuale quadro normativo vieta il rimpatrio di presunti terroristi nel caso in cui questi rischino torture nel paese d’origine.
Riflettiamo ora sull’articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo : “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati”. Se la Pace è il presupposto per la realizzazione dei diritti umani, per la pienezza della dignità umana, possiamo legittimamente affermare che l’articolo 28 riconosce il diritto alla Pace. La Pace è intesa come un certo tipo di “ordine” sia interno ad un paese (ordine sociale) sia esterno (ordine internazionale). Per ordine deve intendersi l’insieme di quei principi, norme e istituzioni che sono deputati a orientare e informare i comportamenti interpersonali, sociali e politici all’interno di una determinata comunità o sistema. L’articolo 28 proclama che tutte le comunità ai vari livelli, dalla famiglia all’ONU, debbano informarsi al medesimo tipo di ordine. Più che sul sostantivo occorre insistere sul verbo FACERE PACEM: costruire l’ordine, agire dalla famiglia all’ONU in spirito di cooperazione tra persone, gruppi, popoli, governi.
Per la cultura dominante, invece, la pace tradizionale è ancora la pace negativa: l’assenza di guerre guerreggiate, l’intervallo più o meno lungo tra una guerra e l’altra. Essendo la guerra assunta come legittima e sempre possibile, occorre prepararsi anche se solo per difendersi: si vis pacem para bellum (se vuoi la pace prepara la guerra). La formula che sorregge il diritto alla pace è invece: SI VIS PACEM PARA PACEM ( se vuoi la pace prepara la pace).
Il Diritto alla Pace. Presupposto di tutti i diritti umani ed in primis del diritto alla vita, fa venire meno un attributo di sovranità degli stati ossia lo ius ad bellum. Il riconoscimento del diritto alla pace comporta che lo Stato deve riconvertirsi a fini di pace: il Diritto alla Pace da vita ad una civilizzazione giuridica umanocentrica e abbassa il tasso di statocentrismo belligeno nel sistema delle relazioni internazionali, consente un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà proclamati con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo possano essere compiutamente realizzati.
L’obbligo di pace positiva ricadente sugli stati consiste innanzi tutto nel conformarsi ai principi della Carta delle Nazioni Unite: divieto dell’uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali e ricerca delle vie di soluzione pacifica delle medesime (negoziato, arbitrato, ricorso a giurisdizioni internazionale, ecc.). La traduzione di questi principi comporta, altresì, importanti conseguenze: prendere sul serio il disarmo; porre fine ad ogni forma di propaganda di guerra, rispettando così l’articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ai sensi del quale”Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge”; creare una Corte Penale Internazionale; dotare la Nazioni Unite di una polizia militare internazionale; individuare nella cooperazione allo sviluppo un obiettivo reale.
Riconoscendo la Pace come diritto umano presupposto di tutti i diritti umani diamo peso alla ragione contro ogni tentativo di cadere nella barbaria: humana dignitas servanda est.

Bibliografia

Antonio Papisca, abc dei diritti umani
Luigi Ferraioli, Una strage preventiva
Londra : possiamo limitare i diritti civili. Il sole 24 ore, 08-09-2005

 

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