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l’osservatore meno attento dell’agire delle
Nazioni Unite si sarà accorto dello stridente contrasto
tra i grandi obiettivi programmatici fissati per il nuovo
millennio (educazione, sviluppo, lotta alla povertà
e all’analfabetismo, con particolare attenzione ai
bambini in particolare da parte dell’UNESCO che ha
fissato per il decennio 2000-2010 il Programma Cultura di
Pace) è l’unico tema che ha seriamente coinvolto la
comunità internazionale e a cui è stata data
grande diffusione da parte dei mezzi di comunicazione: la
guerra preventiva. Un’ operazione, la guerra appunto,
che mira alla distruzione totale o parziale del nemico.
La guerra, opera di distruzione, mina i presupposti per
lo sviluppo dell’uomo, a cominciare dai diritti dei
bambini, poiché distrugge ciò che è
alla base di ogni potenzialità, di ogni diritto umano,
della stessa dignità umana: la guerra distrugge la
vita. La guerra è la più alta violazione dei
diritti umani, in primis del diritto alla vita. La guerra
è violazione dei diritti, di tutti i diritti, di
tutti i diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita.
Ora dobbiamo chiederci: cosa possiamo contrapporre alla
guerra? Vi possiamo contrapporre il diritto, e più
specificatamente il diritto alla pace, che è diritto
della persona e diritto dei popoli, diritto individuale
e diritto collettivo. Alla guerra va contrapposto il diritto
alla pace, riconoscendolo fondamento di ogni diritto umano
e fondamento di un ordine internazionale riconosciuto vincolante
da ogni stato con precise garanzie a sua difesa.
Riflettiamo su cosa vuol dire vivere in uno Stato di diritto.
Significa che il potere è soggetto al diritto. Parlando
in termini di diritti umani significa che i diritti dell’uomo
sono protetti da norme giuridiche. Facciamo un esempio che
per la sua crudezza e sanguinosità può permetterci
comparazioni con la guerra: la tortura. La tortura è
violazione dei diritti umani. L’articolo 5 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo dice “Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento
o a punizione crudeli, inumani o degradanti”, articolo
ripreso letteralmente dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Sul piano internazionale esiste altresì un’apposita
convenzione, la Convenzione contro la Tortura e altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984. per quanto concerne l’ordinamento giuridico
italiano e limitandoci alla tortura come mezzo di acquisizione
della prova, la tortura non può essere praticata
come tale mezzo perché la prova estorta attraverso
tortura non ha alcun valore. Il processo che si basa su
una tale prova non ha alcun valore. Il diritto pone un limite
al potere dello Stato, la norma giuridica protegge i diritti
umani..
Riflettiamo ora sulle garanzie esistenti sul piano internazionale.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
è una solenne ‘raccomandazione’, che
obbliga dal punto di vista etico politico. La Dichiarazione
Universale, che possiamo a giusto titolo considerare la
Magna Carta dell’Umanità, proclama i diritti
in sede internazionale ma non stabilisce anche i modi della
garanzia nello stesso ambito, con ciò rinviando implicitamente
a successive disposizioni di diritto internazionale.
Il primo trattato internazionale contenente norme giuridicamente
vincolanti e la previsione di apposite procedure di garanzia,
è la convenzione europea firmata a Roma , per iniziativa
del Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore
nel 1953. La Convenzione, dunque, obbliga gli Stati aderenti
ad un comportamento conforme ad essa e prevede che il singolo
individuo possa accedere direttamente (ricorso giudiziario
individuale) alla Corte Europea dei diritti umani, con sede
a Strasburgo, organo preposto alla tutela giurisdizionale
limitatamente, peraltro, ai diritti civili e politici. Ai
sensi dell’articolo 3 della Convenzione Europea e
dell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura,
nessuno stato parte può praticare la tortura o espellere,
respingere o estradare una persona verso un altro stato
qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale stato
essa rischia di essere sottoposta a tortura. E’ per
tale motivo che a seguito degli attentati terroristici a
Londra nel luglio 2005 la Gran Bretagna chiede a più
riprese all’Unione Europea di ripensare i contenuti
della Convenzione Europea dei diritti umani, in particolare
proprio dell’articolo 3, poiché l’attuale
quadro normativo vieta il rimpatrio di presunti terroristi
nel caso in cui questi rischino torture nel paese d’origine.
Riflettiamo ora sull’articolo 28 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo : “Ogni individuo
ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale
i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione
possano essere pienamente realizzati”. Se la Pace
è il presupposto per la realizzazione dei diritti
umani, per la pienezza della dignità umana, possiamo
legittimamente affermare che l’articolo 28 riconosce
il diritto alla Pace. La Pace è intesa come un certo
tipo di “ordine” sia interno ad un paese (ordine
sociale) sia esterno (ordine internazionale). Per ordine
deve intendersi l’insieme di quei principi, norme
e istituzioni che sono deputati a orientare e informare
i comportamenti interpersonali, sociali e politici all’interno
di una determinata comunità o sistema. L’articolo
28 proclama che tutte le comunità ai vari livelli,
dalla famiglia all’ONU, debbano informarsi al medesimo
tipo di ordine. Più che sul sostantivo occorre insistere
sul verbo FACERE PACEM: costruire l’ordine, agire
dalla famiglia all’ONU in spirito di cooperazione
tra persone, gruppi, popoli, governi.
Per la cultura dominante, invece, la pace tradizionale è
ancora la pace negativa: l’assenza di guerre guerreggiate,
l’intervallo più o meno lungo tra una guerra
e l’altra. Essendo la guerra assunta come legittima
e sempre possibile, occorre prepararsi anche se solo per
difendersi: si vis pacem para bellum (se vuoi la pace prepara
la guerra). La formula che sorregge il diritto alla pace
è invece: SI VIS PACEM PARA PACEM ( se vuoi la pace
prepara la pace).
Il Diritto alla Pace. Presupposto di tutti i diritti umani
ed in primis del diritto alla vita, fa venire meno un attributo
di sovranità degli stati ossia lo ius ad bellum.
Il riconoscimento del diritto alla pace comporta che lo
Stato deve riconvertirsi a fini di pace: il Diritto alla
Pace da vita ad una civilizzazione giuridica umanocentrica
e abbassa il tasso di statocentrismo belligeno nel sistema
delle relazioni internazionali, consente un ordine sociale
e internazionale in cui i diritti e le libertà proclamati
con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
possano essere compiutamente realizzati.
L’obbligo di pace positiva ricadente sugli stati consiste
innanzi tutto nel conformarsi ai principi della Carta delle
Nazioni Unite: divieto dell’uso della forza per la
risoluzione delle controversie internazionali e ricerca
delle vie di soluzione pacifica delle medesime (negoziato,
arbitrato, ricorso a giurisdizioni internazionale, ecc.).
La traduzione di questi principi comporta, altresì,
importanti conseguenze: prendere sul serio il disarmo; porre
fine ad ogni forma di propaganda di guerra, rispettando
così l’articolo 20 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici ai sensi del quale”Qualsiasi
propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla
legge. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale
o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione,
all’ostilità o alla violenza deve essere vietato
dalla legge”; creare una Corte Penale Internazionale;
dotare la Nazioni Unite di una polizia militare internazionale;
individuare nella cooperazione allo sviluppo un obiettivo
reale.
Riconoscendo la Pace come diritto umano presupposto di tutti
i diritti umani diamo peso alla ragione contro ogni tentativo
di cadere nella barbaria: humana dignitas servanda est.
Bibliografia
Antonio
Papisca, abc dei diritti umani
Luigi Ferraioli, Una strage preventiva
Londra : possiamo limitare i diritti civili. Il sole 24
ore, 08-09-2005
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