CLUB UNESCO DI GENOVA

Diritto internazionale

LIBERTA' DI RELIGIONE E TOLLERANZA DI VERA FELOLO

La libertà di religione e di credo costituisce una delle massime espressioni della dignità e della libertà di ogni essere umano: la religione o il credo sono, per colui che li professi, uno degli elementi fondamentali della sua concezione della vita, di se stesso e del rapportarsi con gli altri e con l'ambiente.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce il diritto alla libertà di religione a fianco di altri due importantissimi diritti: il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza. L'articolo 18 dice espressamente "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti." L'articolo 18 è ripreso alla lettera dall'articolo 9 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a ulteriore conferma dell'avanzamento e dell'importanza del sistema di garanzie regionale europeo.
Una sola lacuna possiamo imputare alla normativa internazionale: la mancata esplicita previsione della libertà e del diritto di essere ateo.. Il rifiuto del concetto e dell'esistenza di Dio sono espressione essenziale della libertà dell'uomo: non a caso sovente percorsi personali di questo tipo hanno portato e portano ad abbracciare la fede in modo pieno, responsabile e sincero. E' vero che la libertà di essere ateo può essere fatta rientrare nel diritto alla libertà di pensiero e di coscienza, tuttavia la sua esplicita previsione è opportuna, soprattutto in un periodo storico, quale quello attuale, di rigurgiti fondamentalisti
A ciò si aggiunga che quattro anni dopo la caduta del mura di Berlino (1989), che sanciva la fine della guerra fredda, nelle conferenze di Bangkok e di Vienna sui diritti dell'uomo (1993) i rappresentanti di paesi asiatici affermano che i diritti umani sono materia di sovranità nazionale. Fin allora non si era mai messo in discussione il valore universale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. I governi asiatici relegano la Dichiarazione al mondo occidentale e teorizzano che quei diritti non sono validi in ogni tempo e in ogni luogo, a prescindere dalle concrete e diverse situazioni di sviluppo economico e politico. Questa presa di distanza è stata ribadita e assunta anche dai Paesi islamici. L'insieme delle popolazioni asiatiche ed islamiche rappresentate da Stati dissenzienti costituisce il 65% della popolazione mondiale. Questa presa di posizione ci impone alcune riflessioni. I diritti fondamentali dell'uomo sono davvero i medesimi sotto tutte le latitudini? Oppure i principi elaborati dalla civiltà occidentale non sono propri delle popolazioni asiatiche o arabe? La pretesa di divulgare nel globo i diritti umani è una pretesa occidentale di esportazione? Oppure le affermazioni dei governi asiatici ed islamici sono pretestuose al fine di legittimare soffocamenti delle libertà e dei diritti dell'uomo?
Occorre ora affrontare un importante tema: il rapporto tra libertà di religione e tolleranza. Anche in questo caso il sistema regionale europeo di garanzia ci viene in aiuto. La Convenzione Europea sopra citata dice, infatti, qualcosa di più rispetto alla Dichiarazione Universale, poiché al secondo comma dell'articolo 9 regolamenta i casi in cui la libertà di religione può subire delle limitazioni all'interno degli Stati aderenti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, dice la Convenzione, non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti o delle libertà altrui. Deve dunque esistere un equilibrio ed un chiaro rapporto tra libertà di religione e libertà e diritti altrui affinché l'esercizio dell'una non vada a ledere l'esercizio e l'esistenza dgli altri. E' questo il delicato e fondamentale tema della Tolleranza, per la cui comprensione ci viene in aiuto una importantissima dichiarazione dell'UNESCO datata 1995: la Dichiarazione dei Principi sulla Tolleranza. Premesso che la tolleranza viene definita come armonia nella differenza e come virtù che rende possibile la pace e contribuisce a sostituire la cultura della guerra con una cultura di pace, è oggi più che mai necessario sottolineare con forza che tolleranza, e quindi anche tolleranza religiosa, non significa concessione, condiscendenza, compiacenza. Tolleranza significa che ognuno è libero di aderire alla proprie convinzioni ed accettare che gli altri aderiscano alle proprie. Significa prendere coscienza che gli esseri umani sono, naturalmente diversi in aspetto, situazione lingua, comportamento e valori. Significa che le proprie opinioni non devono essere imposte agli altri. Significa, però, anche che l'esercizio della propria libertà non può e non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Tradotto in termini di libertà religiosa, la tolleranza non può venir in nessun caso invocata per giustificare attentati ai valori fondamentali dell'uomo, in primis la vita e l'integrità fisica, o per avvallare l'ingiustizia sociale, con il precludere, ad esempio, l'accesso ad un'adeguata istruzione a vaste fasce di popolazione.
Nella vasta produzione normativa delle Nazioni Unite esiste uno specifico documento che tratta dell'intolleranza religiosa: la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'Intolleranza e di Discriminazione fondate sulla Religione o sul Credo. Questa Dichiarazione è stata emanata dall'Assemblea Generale dell'ONU, cioè dall'organo delle Nazioni Unite composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri. Il documento ci fornisce una esauriente definizione di intolleranza religiosa: l'espressione "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo" sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo o per effetto la soppressione, la limitazione del riconoscimento, del godimento o dell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di eguaglianza. La Dichiarazione poi tocca un punto importantissimo nella lettura delle vicende storiche: l'inosservanza e la violazione del diritto alla libertà di religione come origine diretta o indiretta di guerre e di grandi sofferenze inflitte all'umanità, in special modo quando siano servite come mezzo d'ingerenza esterna negli affari interni di altri stati e per attizzare l'odio tra i popoli e le nazioni.
La libertà di religione e l'intolleranza religiosa come causa diretta o indiretta di guerre sono purtroppo ancora oggi tema di grande attualità in ogni parte del globo, compreso anche il mondo occidentale dove prende sempre più spazio il dibattito sullo 'scontro di civiltà', con riferimento alla civiltà occidentale cristiana e alla civiltà araba mussulmana.