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GLI STATI ADERENTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,
CONSIDERANDO che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata Convenzione) si applica
soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di avvenimenti verificatisi
anteriormente al 1° gennaio 1951,
CONSIDERANDO che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo l'adozione della
Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non possono rientrare nei
termini della Convenzione,
CONSIDERANDO che è auspicabile che Io stesso status si applichi a tutti
i rifugiati definiti tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto della
data limite del 1° gennaio1951,
CONVENGONO quanto segue:
Articolo I
DISPOSIZIONE GENERALE
1) Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano ad applicare ai rifugiati,
quali essi sono definiti qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 incluso della
Convenzione.
2) Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", tranne
per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, intende
tutti coloro che rispondono alla definizione data all'articolo 1 della Convenzione
come se le parole "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente
al 1° gennaio 1951" e le parole "a seguito di tali avvenimenti"
nell'articolo 1 A (2) fossero omesse.
3) Il presente Protocollo sarà applicato dagli Stati aderenti senza alcuna
limitazione geografica; tuttavia, le dichiarazioni già rese, in virtù
dell'articolo 1B (1) (A) della Convenzione da parte degli Stati che già
vi hanno aderito, si applicheranno anche sotto il regime del presente Protocollo,
a meno che gli obblighi degli Stati aderenti non siano stati estesi conformemente
all'articolo 13 (2) della Convenzione.
Articolo Il
COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI CON LE NAZIONI UNITE
1) Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a collaborare con l'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o ogni altra istituzione delle
Nazioni Unite che possa succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in
particolare, a facilitare il suo compito di controllo dell'applicazione delle
disposizioni del presente Protocollo.
2) Al fine di permettere all'Alto Commissario o ad ogni altro istituto delle
Nazioni Unite che possa succedergli di presentare i suoi rapporti agli organi
competenti delle Nazioni Unite, gli Stati aderenti al presente Protocollo si
impegnano a fornirgli, in forma idonea, le informazioni e i dati statistici
richiesti relativamente a:
a) lo status dei rifugiati;
b) l'applicazione del presente Protocollo;
c) le leggi, i regolamenti e i decreti che sono o entreranno in vigore relativamente
ai rifugiati.
Articolo III
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI E Al REGOLAMENTI NAZIONALI
Gli Stati aderenti al presente Protocollo comunicheranno al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il testo di leggi e regolamenti che
essi potranno adottare per eseguire l'applicazione del presente Protocollo.
Articolo IV
REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia tra le parti del presente Protocollo relativa alla sua interpretazione
o alla sua applicazione non regolata in altro modo, verrà sottoposta
alla Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti nella
controversia.
Articolo V
ADESIONE
Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati aderenti
alla Convenzione e cosi pure di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite o membri di una delle istituzioni specializzate o di qualsiasi
altro Stato cui l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma
del Protocollo. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di
ratifica presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo VI
CLAUSOLA FEDERALE
Nel caso di Stato Federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:
i) riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo
1 dell'articolo I del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione
legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale
saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle parti che non sono Stati
federali;
ii) riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al
paragrafo i dell'articolo 1 del presente Protocollo e la cui applicazione rientra
nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia, o cantone i quali non
sono in base al sistema costituzionale della federazione obbligati ad adottare
provvedimenti legislativi, il governo federale porterà questi articoli
a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni,
il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole;
iii) gli Stati federali parti del presente Protocollo comunicheranno - a richiesta
di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite - un esposto sulla legislazione e la prassi in vigore nella
federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata
disposizione della Convenzione da applicarsi in conformità al paragrafo
i dell'articolo I del presente Protocollo, indicando la misura nella quale è
data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo
o altro provvedimento.
Articolo VII
RISERVE E DICHIARAZIONI
1) Qualsiasi Stato al momento dell'adesione può apporre riserve all'articolo
IV del presente Protocollo e all'applicazione, in virtù dell'articolo
1 del presente Protocollo, di ogni dispositivo della Convenzione fatta eccezione
per quelli di cui all'articolo 1, 3, 4, 16 (1) e 33, purché nel caso
di uno Stato aderente alla Convenzione le riserve fatte sotto questo articolo
non si estendano ai rifugiati cui si applica la Convenzione.
2) Le riserve apposte dagli Stati aderenti alla Convenzione in base all'articolo
42 della Convenzione stessa saranno applicabili, tranne che in caso di ritiro,
in relazione ai loro obblighi derivanti dal presente Protocollo.
3) Ogni Stato il quale formuli una riserva in virtù del paragrafo i del
presente articolo può ritirarla mediante comunicazione indirizzata in
merito al Segretario Generale dell'Organizzazione della Nazioni Unite.
4) Le dichiarazioni fatte in virtù dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo
40 della Convenzione da uno Stato membro, aderente al presente Protocollo, saranno
intese come applicabili in base al presente Protocollo a meno che, al momento
dell'adesione, la parte interessata non notifichi parere contrario al Segretario
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dell'articolo
40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della Convenzione saranno
intese come applicabili mutatis mutandis, al presente Protocollo.
Articolo VIII
ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del
sesto strumento di ratifica.
2) Per ciascuno degli Stati che aderiranno al Protocollo dopo
il deposito del sesto strumento di ratifica, il Protocollo entrerà in
vigore alla data del deposito, da parte di tale Stato, dei suoi strumenti di
ratifica.
Articolo IX
DENUNCIA
1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il Protocollo in qualsiasi
momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2) La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno
dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
Articolo X
NOTIFICHE A MEZZO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati
di cui al precedente articolo V la data di entrata in vigore, le adesioni, le
riserve, le cancellazioni delle riserve e le denuncie del presente Protocollo
e le dichiarazioni e le notifiche di quanto sopra.
Articolo Xl
DEPOSITO NEGLI ARCHIVI DEL SEGRETARIATO DELLE NAZIONI UNITE
Una copia del presente Protocollo i cui testi cinese, inglese, francese, russo
e spagnolo fanno ugualmente fede, firmata dal Presidente dell'Assemblea Generale
e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, sarà depositata negli
archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale ne trasmetterà
copia certificata conforme a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli
altri Stati di cui all'articolo V
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