L'
Assemblea Generale delle Nazioni Unite
risoluzione 45/158
18 dicembre 1990.
Preambolo
Gli stati aderenti alla presente Convenzione,
Tenendo conto dei principi contenuti nei documenti fondamentali
delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani, in particolare
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,
la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione
sui diritti del bambino,
Tenendo conto anche dei principi e delle norme espressi nei
documenti attinenti elaborati nell'ambito dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, specialmente le Convenzioni concernenti
I' emigrazione per lavoro (n. 97) e l'emigrazione in condizioni
abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità
e trattamento dei lavoratori emigranti (n. 143), le Raccomandazioni
relative all'emigrazione per lavoro (n. 86) e ai lavoratori
emigranti (n. 151), e le Convenzioni relative al lavoro forzato
(n. 29) e l'abolizione del lavoro forzato (n. 105),
Riaffermando l'importanza dei principi contenuti nella Convenzione
contro la discriminazione nell'educazione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO),
Richiamando la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti
o punizioni crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione
del IV congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del
crimine e sul trattamento dei trasgressori, il Codice di condotta
per gli ufficiali incaricati dell'applicazione della legge
e le Convenzioni sulla schiavitù,
Ricordando anche che uno degli obiettivi dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, come afferma il suo statuto, è
la protezione degli interessi dei lavoratori occupati in paesi
diversi dal proprio, nonché la competenza e l'esperienza
della suddetta Organizzazione in questioni relative a lavoratori
emigranti e a membri delle loro famiglie,
Riconoscendo l'importanza del lavoro svolto in connessione
con lavoratori emigranti e con membri delle loro famiglie
in vari organi delle Nazioni Unite, in particolare nella Commissione
sui diritti umani e nella Commissione per lo sviluppo sociale,
e nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione
e l'agricoltura (FAO), nell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) e in altre organizzazioni
internazionali,
Riconoscendo anche i progressi fatti da alcuni stati su base
regionale o bilaterale verso la protezione dei diritti dei
lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie oltre
all'importanza e utilità degli accordi bilaterali e
multilaterali in questo campo,
Comprendendo l'importanza e la portata del fenomeno migratorio,
che coinvolge milioni di persone e riguarda un grande numero
di stati nella comunità internazionale.
Consapevoli dell'impatto dei flussi di lavoratori emigranti
sugli stati e i popoli coinvolti, e desiderando stabilire
delle norme che possano contribuire ad armonizzare l'atteggiamento
degli stati attraverso l'accettazione di principi fondamentali
relativi al trattamento dei lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie,
Considerando la situazione di vulnerabilità in cui
frequentemente si trovano i lavoratori, emigranti e i membri
delle loro famiglie a causa, tra l'altro, della loro assenza
dallo stato di origine e delle difficoltà che possono
incontrare per la loro presenza nello stato di arrivo,
Convinti che i diritti dei lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie non siano stati sufficientemente riconosciuti
ovunque e quindi richiedano una protezione internazionale
appropriata,
Tenendo conto del fatto che l'emigrazione è spesso
causa di seri problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori
emigranti oltre che per i lavoratori stessi, in particolare
a causa della dispersione della famiglia,
Tenendo presente che i problemi umani che implica l'emigrazione
sono ancora più gravi nel caso di emigrazione irregolare
e convinti perciò che si dovrebbe incoraggiare un'azione
appropriata al fine di impedire ed eliminare i movimenti e
il traffico clandestini di lavoratori emigranti, assicurando
nel contempo la protezione dei loro diritti umani fondamentali,
Considerando che i lavoratori privi di documentazione o in
una situazione irregolare sono frequentemente assunti in condizioni
di lavoro meno favorevoli rispetto agli altri lavoratori e
che alcuni datori di lavoro trovano in questo un incentivo
a cercare tale manodopera per cogliere i vantaggi di una concorrenza
sleale,
Considerando anche che il ricorso all'assunzione di lavoratori
emigranti in situazione irregolare sarà scoraggiata
se i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori emigranti
saranno più ampiamente riconosciuti e, inoltre, che
la concessione di alcuni diritti internazionali ai lavoratori
emigranti e ai membri delle loro famiglie in una situazione
regolare incoraggerà tutti gli emigranti e i datori
di lavoro a rispettare e osservare le norme e procedure stabilite
dagli stati implicati,
Convinti quindi della necessità di promuovere la protezione
internazionale dei diritti di tutti i lavoratori emigranti
e dei membri delle loro famiglie, riaffermando e stabilendo
norme fondamentali in una convenzione globale che potrebbe
essere applicata universalmente,
Si sono accordati sui seguenti articoli.
I. Ambito di riferimento e definizioni
Articolo 1
1. La presente Convenzione è applicabile, eccetto quanto
diversamente previsto più avanti, a tutti i lavoratori
emigranti e ai membri delle loro famiglie senza alcuna distinzione
rispetto al sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione,
opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica
o sociale, nazionalità, età, condizione economica,
proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.
2. La presente Convenzione deve essere applicata durante l'intero
processo migratorio dei lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie, che comprende la preparazione all'emigrazione,
la partenza, il transito e l'intero periodo di soggiorno e
di attività remunerata nello stato di arrivo, nonché
il ritorno nello stato di origine o nello stato di residenza
abituale.
Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione:
1. Il termine "lavoratore emigrante" si riferisce
a una persona che sarà occupata, è occupata
o è stata occupata in un'attività remunerata
in uno stato del quale non è cittadino nazionale.
2. a) Il termine "lavoratore frontaliere" si riferisce
a un lavoratore emigrante che mantiene la sua residenza abituale
in uno stato vicino nel quale fa normalmente ritorno ogni
giorno o almeno una volta alla settimana;
b) Il termine "lavoratore stagionale" si riferisce
a un lavoratore emigrante il cui lavoro dipende, per sua natura,
da condizioni stagionali ed è svolto solo per una parte
dell'anno;
c) Il termine "marittimo", che comprende i pescatori,
si riferisce a un lavoratore emigrante utilizzato a bordo
di una nave registrata in uno stato del quale non è
cittadino nazionale;
d) Il termine "lavoratore su una piattaforma al largo"
si riferisce a un lavoratore emigrante utilizzato su una piattaforma
al largo sotto la giurisdizione di uno stato del quale non
è cittadino nazionale;
e) Il termine "lavoratore itinerante" si riferisce
a un lavoratore emigrante che, avendo la sua residenza abituale
in uno stato, deve viaggiare in un altro stato o in altri
stati per brevi periodi, a causa della natura della sua occupazione;
f) Il termine "lavoratore legato a un progetto"
si riferisce a un lavoratore emigrante ammesso nello stato
di arrivo per un periodo definito, al fine di lavorare esclusivamente
a uno specifico progetto gestito in quello stato dal suo datore
di lavoro;
g) Il termine "lavoratore con un'occupazione determinata"
si riferisce a un lavoratore emigrante:
I. Che è inviato dal suo datore di lavoro per un periodo
di tempo limitato e definito in uno stato di arrivo al fine
di svolgere un incarico o una mansione specifici; oppure
Il. Che è occupato per un periodo di tempo limitato
e definito in un lavoro che richiede una competenza professionale,
commerciale, tecnica o di altro tipo altamente specializzata;
oppure
III. Che, su richiesta del suo datore di lavoro nello stato
di arrivo, è occupato per un periodo di tempo limitato
e definito in un lavoro la cui natura è transitoria
o breve;
e a cui è richiesto di lasciare lo stato di arrivo
alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, o ancora
prima se non svolge più quell'incarico o quella mansione
specifici o non è più occupato in quel lavoro;
h) Il termine "lavoratore in proprio" si riferisce
a un lavoratore emigrante che trova occupazione in un'attività
remunerata in condizioni che non prevedono un contratto di
assunzione e che si guadagna da vivere tramite quest'attività,
lavorando generalmente da solo o insieme con i membri della
sua famiglia; si riferisce inoltre a qualsiasi altro lavoratore
emigrante riconosciuto come lavoratore in proprio dalla legislazione
in materia nello stato di arrivo o da accordi multilaterali.
Articolo 3
La presente Convenzione non deve essere applicata a:
a) Persone inviate o assunte da organizzazioni e agenzie internazionali
o persone inviate o assunte da uno stato al di fuori del suo
territorio per svolgere funzioni ufficiali, la cui ammissione
e il cui stato giuridico sono regolati dal diritto internazionale
generale o da specifici accordi o convenzioni internazionali;
b) Persone inviate o assunte da uno stato o per suo conto
al di fuori del suo territorio che partecipano a programmi
di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, la cui ammissione
e stato giuridico sono regolati da accordi con lo stato di
arrivo e che, in conformità a tali accordi, non sono
considerati lavoratori emigranti;
c) Persone che prendono la residenza in uno stato diverso
dal loro stato di origine come investitori;
d) Rifugiati e apolidi, a meno che tale applicazione sia prevista
nella legislazione nazionale attinente, o nei documenti internazionali
in vigore, dello stato membro in questione;
e) Studenti e partecipanti a corsi di perfezionamento;
f) Marittimi e lavoratori su piattaforme al largo a cui non
è stato concesso di prendere la residenza e svolgere
un'attività remunerata nello stato di arrivo
Articolo 4
Ai fini della presente Convenzione il termine "membro
della famiglia" si riferisce a persone sposate con lavoratori
emigranti o che hanno con essi una relazione che, secondo
la legge in materia, produce effetti equivalenti al matrimonio;
si riferisce inoltre ai loro figli a carico e ad altre persone
a carico che sono riconosciute come membri della famiglia
dalla legislazione in materia o da accordi bilaterali o multilaterali
in materia tra gli stati in questione.
Articolo 5
Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori emigranti
e i membri delle loro famiglie:
a) Sono considerati in possesso di documentazione o in una
situazione regolare se sono autorizzati a entrare, soggiornare
e intraprendere un'attività remunerata nello stato
di arrivo, secondo la legge di quello stato e gli accordi
internazionali a cui partecipa quello stato;
b) Sono considerati privi di documentazione o in una situazione
irregolare se non soddisfano le condizioni previste nel sottoparagrafo
a) di questo articolo
Articolo 6
Ai fini della presente Convenzione: a) Il termine "stato
di origine" significa lo stato del quale la persona in
questione ha la nazionalità;
b) Il termine "stato di arrivo" significa uno stato
in cui un lavoratore emigrante sta per essere occupato, è
occupato o è stato occupato in un'attività remunerata,
a seconda dei casi;
d) Il termine "stato di transito" significa qualunque
stato attraverso il quale la persona in questione passa nel
corso del suo viaggio verso lo stato di arrivo o dallo stato
di arrivo allo stato di origine o stato di residenza abituale.
II. Non-discriminazione rispetto ai diritti
Articolo 7
Gli stati aderenti alla presente Convenzione si impegnano,
in accordo con i documenti internazionali relativi ai diritti
umani, a rispettare e ad assicurare a tutti i lavoratori emigranti
e ai membri delle loro famiglie nell'ambito del loro territorio
o soggetti alla loro giurisdizione i diritti previsti nella
presente Convenzione senza alcuna distinzione rispetto al
sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione
politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale,
nazionalità, età, condizione economica, proprietà,
stato civile, nascita o altro stato giuridico.
III. Diritti umani di tutti i lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie
Articolo 8
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
essere liberi di lasciare qualunque stato, compreso il loro
stato di origine. Questo diritto non deve essere soggetto
ad alcuna restrizione eccetto quelle previste dalla legge,
quelle necessarie a salvaguardare la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico (ordre public), la salute o la morale pubbliche
o i diritti e le libertà di altri e che sono compatibili
con gli altri diritti riconosciuti in questa parte della Convenzione.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto in qualsiasi momento di entrare e rimanere
nel loro stato di origine.
Articolo 9
Il diritto alla vita dei lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie deve essere protetto dalla legge.
Articolo 10
Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve
essere sottoposto a tortura o a un trattamento o punizione
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 11
1. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
deve essere tenuto in schiavitù o in asservimento.
2. A nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
deve essere chiesto di eseguire lavoro forzato o coatto.
3. Il paragrafo 2 di questo articolo non deve essere considerato
una preclusione, negli studi in cui può essere imposta
la detenzione con lavoro forzato come pena per un crimine,
all'esecuzione di lavoro forzato in conformità a una
sentenza che impone tale pena emessa da un tribunale competente.
4. Ai fini di questo articolo, il termine "lavoro forzato
o coatto" non deve comprendere:
a) Alcun lavoro o servizio non menzionato nel paragrafo 3
di questo articolo, ufficialmente richiesto a una persona
in stato detentivo come conseguenza di una sentenza legale
emessa da un tribunale, o a una persona in libertà
condizionale da tale detenzione;
b) Alcun servizio richiesto in casi di emergenza o di calamità
che minaccino la salute o il benessere della comunità;
c) Alcun lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri
civili, nella misura in cui sono imposti anche ai cittadini
dello stato in questione.
Articolo 12
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e religione. Questo diritto deve comprendere la libertà
di avere o di adottare una religione o fede di loro scelta
e la libertà, individualmente o in comunità
con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la loro
religione o fede nel culto, nell'osservanza, nella pratica
e nell'insegnamento.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie non
devono essere soggetti a restrizioni che possano pregiudicare
la loro libertà di avere o adottare una religione o
fede di loro scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o
fede può essere soggetta solo alle restrizioni prescritte
dalla legge e che sono necessarie per salvaguardare la sicurezza
pubblica, l'ordine, la salute o la morale o i diritti e le
libertà fondamentali di altri.
4. Gli stati aderenti alla presente Convenzione si impegnano
a rispettare la libertà dei genitori, nel caso che
almeno uno dei due sia un lavoratore emigrante, e, se applicabile,
a fornire tutori legali che assicurino l'educazione religiosa
e morale dei loro figli in conformità con le loro convinzioni
personali.
Articolo 13
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto alle loro opinioni senza interferenze.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto alla libertà di espressione; questo
diritto deve comprendere la libertà di cercare, ricevere
e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo
per le frontiere, oralmente, per iscritto o a mezzo stampa,
in forma di arte o tramite ogni altro mezzo di comunicazione
di loro scelta.
3. L'esercizio dei diritti previsti nel paragrafo 2 di questo
articolo comporta speciali doveri e responsabilità.
Può essere pertanto soggetto ad alcune restrizioni,
ma queste devono essere solo quelle previste dalla legge e
che sono necessarie:
a) Per il rispetto dei diritti o della reputazione di altri;
b) Per proteggere la sicurezza nazionale degli stati interessati
o l'ordine pubblico (ordre public) o la salute o la morale
pubbliche;
c) Allo scopo di impedire qualsiasi propaganda di guerra;
d) Allo scopo di impedire qualsiasi promozione di odio nazionale,
razziale o religioso che costituisca un'istigazione alla discriminazione,
all'ostilità o alla violenza.
Articolo 14
Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve
essere soggetto a interferenze arbitrarie o illegali riguardo
alla sua vita privata, famiglia, casa, corrispondenza o altre
forme di comunicazione, o ad attacchi illegali al suo onore
e alla sua reputazione. Ogni lavoratore emigrante e ogni membro
della sua famiglia deve avere il diritto alla protezione della
legge contro tali interferenze o attacchi.
Articolo 15
Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia deve
essere arbitrariamente privato della proprietà, posseduta
individualmente o in associazione con altri. Dove, per effetto
della legislazione in vigore nello stato di arrivo, i beni
di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia
sono espropriati in tutto o in parte, la persona interessata
deve avere il diritto a un equo ed adeguato risarcimento.
Articolo 16
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto alla libertà e alla sicurezza della
persona.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
godere del diritto a un'efficace protezione da parte dello
stato contro atti di violenza, offesa fisica, minacce e intimidazioni,
da parte di pubblici ufficiali o di individui, gruppi o istituzioni
privati.
3. Qualsiasi lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
che sia detenuto in uno stato di transito o in uno stato di
arrivo per violazione delle norme relative all'emigrazione
deve essere tenuto, per quanto è possibile, separato
da persone condannate o da persone detenute in attesa di giudizio.
4. Durante qualsiasi periodo di reclusione in esecuzione di
una sentenza emessa da un tribunale, lo scopo essenziale del
trattamento di un lavoratore emigrante o di un membro della
sua famiglia deve essere il suo emendamento e la sua riabilitazione
sociale. I trasgressori minorenni devono essere separati dagli
adulti e si deve loro accordare un trattamento appropriato
alla loro età e al loro stato legale.
5. Durante la detenzione o la reclusione, i lavoratori emigranti
e i membri delle loro famiglie devono godere gli stessi diritti
dei cittadini nazionali alle visite da parte dei loro familiari.
6. Qualora un lavoratore emigrante sia privato della sua libertà,
le autorità competenti dello stato interessato devono
porre attenzione ai problemi che possono sorgere per i membri
della sua famiglia, in particolare per il coniuge e per i
figli minorenni.
7. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che
sono soggetti a qualsiasi forma di detenzione o reclusione
secondo la legge in vigore nello stato di arrivo o nello stato
di transito devono godere gli stessi diritti dei cittadini
nazionali di tali stati che si trovano nella stessa situazione.
8. Se un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia
è detenuto allo scopo di verificare una qualsiasi infrazione
delle norme relative all'immigrazione, questi non deve sopportare
alcun costo che ne derivi.
Articolo 17
1.I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che
sono privati della loro libertà devono essere trattati
con umanità e con rispetto per la dignità della
persona umana e per la loro identità culturale.
2. I lavoratori emigranti accusati e i membri delle loro famiglie
devono, salvo circostanze eccezionali, essere separati dalle
persone detenute e devono avere un trattamento appropriato
al loro stato.
I giovani accusati devono essere separati dagli adulti e portati
il più presto possibile in giudizio.
3. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
detenuto in uno Stato di transito o in uno Stato per violazione
di provvedimenti relativi all'immigrazione, deve essere tenuto,
il più a lungo possibile, separato dalle persone condannate
o da persone detenute con prove pendenti.
4. Durante un periodo di detenzione in attesa della sentenza
della corte, l'obiettivo fondamentale del trattamento di un
lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere
il suo o la sua riabilitazione sociale. I giovani che hanno
trasgredito la legge devono essere separati dagli adulti e
deve essere previsto un trattamento adatto alla loro età
e al loro stato.
5. Durante il periodo di detenzione, i lavoratori emigranti
e i membri della loro famiglia devono godere degli stessi
diritti dei cittadini dello stato per le visite dei membri
delle loro famiglie.
6. Ogni volta che un lavoratore migrante è privato
della sua libertà, le autorità competenti dello
stato devono fare attenzione ai problemi che possono essere
posti dai membri della sua famiglia, in particolare per le
mogli e i minori.
7. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che
sono soggetti a qualche forma di reclusione o detenzione in
accordo con la legge vigente del paese ospitante o in transito,
devono godere degli stessi diritti dei cittadini di questi
stati, che si trovano nella stessa situazione.
8. Se un cittadino emigrante o un membro della sua famiglia
è detenuto con lo scopo di verificare qualche infrazione
dei provvedimenti relativi all'immigrazione, non deve sopportare
i costi che possano sorgere.
Articolo 18
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto all'uguaglianza rispetto ai cittadini nazionali
dello stato interessato davanti alle corti di giustizia e
ai tribunali. Nel determinare qualsiasi accusa di crimine
contro di loro o rispetto ai loro diritti e doveri nel corso
di un'azione legale, si deve concedere loro il diritto a un'equa
udienza pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente
e imparziale costituito a norma di legge.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che
sono accusati di reato devono avere il diritto a essere presunti
innocenti finche la loro colpevolezza non sia provata secondo
la legge.
3. Nel determinare qualsiasi accusa di reato contro di loro,
i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto alle seguenti garanzie minime:
a) Essere informati con sollecitudine e in dettaglio in una
lingua che comprendano della natura e della causa dell'accusa
mossa contro di loro;
b) Avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della
propria difesa e poter comunicare con un consulente legale
di loro scelta;
c) Essere processati senza ritardo immotivato;
d) Essere processati alla loro stessa presenza e difendersi
personalmente o mediante l'assistenza legale di loro scelta;
essere informati, se non hanno assistenza legale, di questo
diritto; ed usufruire dell'assistenza legale d'ufficio ogni
volta che gli interessi della giustizia lo richiedano e senza
pagamento da parte loro qualora non abbiano i mezzi sufficienti
per pagarla;
e) Esaminare o aver esaminato le testimonianze contro di loro
e ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a loro favore
nelle stesse condizioni delle testimonianze contro di loro;
f) Avere l'assistenza gratuita di un interprete se non riescono
a capire o a parlare la lingua usata in tribunale;
g) Non essere costretti a deporre contro se stessi o a dichiararsi
colpevoli.
4. Nel caso di minorenni, la procedura deve essere tale da
tenere conto della loro età e della loro riabilitazione.
5. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie giudicati
colpevoli di un reato devono avere il diritto che la loro
condanna e sentenza siano riesaminate da un tribunale di grado
superiore secondo la legge.
6. Qualora un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia
sia stato giudicato, con decisione definitiva, colpevole di
un reato e successivamente la sua condanna sia stata riformata
oppure il colpevole sia stato graziato in base al fatto che
un elemento nuovo o scoperto di recente dimostri definitivamente
che è stato compiuto un errore giudiziario, la persona
che ha subito la pena come risultato di tale condanna deve
essere indennizzata secondo la legge, a meno che non sia provato
che la mancata scoperta del fatto sconosciuto in tempo utile
sia interamente o parzialmente attribuibile a quella persona.
7. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
può essere processato o condannato nuovamente per un
reato per il quale egli o ella sia già stato definitivamente
condannato o assolto secondo la legge e la procedura penale
dello stato interessato.
Articolo 19
1. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
deve essere ritenuto colpevole di reato in base a qualsiasi
atto o omissione che non costituiva reato per la legge nazionale
o internazionale al tempo in cui il reato è stato commesso,
né deve essere imposta una pena superiore rispetto
a quella applicabile al tempo in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente al compimento del reato, la
legge prevede l'imposizione di una pena inferiore, egli o
ella deve beneficiarne.
2. Si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie relative
alla condizione di un lavoratore emigrante, in particolare
rispetto al suo diritto di residenza o lavoro, nell'emanare
una sentenza per un reato commesso da un lavoratore emigrante
o da un membro della sua famiglia.
Articolo 20
1. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
deve essere recluso semplicemente per aver omesso di far fronte
a un impegno contrattuale.
2. Nessun lavoratore emigrante o membro della sua famiglia
deve essere privato della sua autorizzazione di residenza
o permesso di lavoro o espulso semplicemente per aver omesso
di far fronte a un impegno che deriva da un contratto di lavoro,
a meno che l'adempimento di questo obbligo non costituisca
una condizione per tale autorizzazione o permesso.
Articolo 21
Deve essere ritenuto illegale per chiunque, eccetto che per
un pubblico ufficiale debitamente autorizzato dalla legge,
confiscare, distruggere o tentare di distruggere documenti
di identità, documenti che autorizzano l'entrata o
il soggiorno, la residenza o l'insediamento nel territorio
nazionale o permessi di lavoro. Nessuna confisca autorizzata
di tali documenti deve avvenire senza la consegna di una ricevuta
dettagliata. In nessun caso deve essere permessa la distruzione
del passaporto o di un documento equivalente di un lavoratore
emigrante o di un membro della sua famiglia.
Articolo 22
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie non
devono essere soggetti a misure di espulsione collettiva.
Ciascun caso di espulsione deve essere esaminato e deciso
individualmente.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie possono
essere espulsi dal territorio di uno stato aderente alla Convenzione
solo in seguito a una decisione presa dall'autorità
competente secondo la legge.
3. La decisione deve essere comunicata loro in una lingua
che comprendono. Su loro richiesta, ove il mandato non disponga
diversamente, la decisione deve essere comunicata loro per
iscritto e, salvo in circostanze eccezionali per la sicurezza
nazionale, le ragioni della decisione devono essere altresì
dichiarate. Le persone interessate devono essere informate
dei loro diritti prima o al più tardi al momento in
cui la decisione è comunicata.
4. Tranne se una decisione definitiva è pronunciata
da un'autorità giudiziaria, la persona interessata
deve avere il diritto di sottoporre le ragioni contro la sua
espulsione e il diritto di fare rivedere il suo caso dall'autorità
competente, a meno che delle ragioni di forza maggiore relative
alla sicurezza nazionale non impongano diversamente. In attesa
di tale revisione, la persona interessata deve avere il diritto
di chiedere la sospensione della decisione di espulsione.
5. Se una decisione di espulsione che è già
stata eseguita è successivamente annullata, la persona
interessata deve avere il diritto di chiedere un risarcimento
secondo la legge e la precedente decisione non deve essere
usata per impedirgli o impedirle di rientrare nello stato
interessato.
6. In caso di espulsione, la persona interessata deve avere
la ragionevole possibilità, prima o dopo la partenza,
di regolare ogni richiesta di salario o altri compensi dovutigli
o dovutele e qualsiasi impegno pendente.
7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione,
un lavoratore emigrante o un membro della sua famiglia che
sia soggetto a tale decisione può chiedere di entrare
in uno stato diverso dal suo stato di origine.
8. Nel caso di espulsione di un lavoratore emigrante o di
un membro della sua famiglia, la persona interessata non deve
sostenere i costi di espulsione. Può esserle chiesto
di pagare i costi del suo viaggio.
9. L'espulsione dallo stato di arrivo non deve di per se pregiudicare
alcun diritto di un lavoratore emigrante o di un membro della
sua famiglia acquisito secondo la legge di quello stato, compreso
il diritto a ricevere salari e gli altri compensi dovutigli.
Articolo 23
I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto a fare ricorso alla protezione e all'assistenza
delle autorità consolari o diplomatiche del loro stato
di origine o di uno stato che rappresenti gli interessi di
tale stato, ogniqualvolta i diritti riconosciuti nella presente
Convenzione sono lesi. In particolare, in caso di espulsione,
la persona interessata deve essere informata di questo diritto
senza indugio e le autorità dello stato che decide
l'espulsione devono favorire l'esercizio di tale diritto.
Articolo 24
Ogni lavoratore emigrante e ogni membro della sua famiglia
deve avere ovunque il diritto di essere riconosciuto come
persona di fronte alla legge.
Articolo 25
1. I lavoratori emigranti devono godere di un trattamento
non meno favorevole rispetto a quello applicato per i cittadini
nazionali dello stato di arrivo quanto alla remunerazione
e a:
a) Altre condizioni di lavoro, vale a dire straordinari, orario
di lavoro, riposo settimanale, ferie pagate, sicurezza, salute,
conclusione del rapporto di lavoro e altre condizioni di lavoro
che, secondo la legge nazionale e la pratica, sono previste
dalle clausole di assunzione;
b) Altre clausole di assunzione, vale a dire l'età
minima di assunzione, restrizioni sul lavoro a domicilio e
qualsiasi altra questione che, secondo la legge nazionale
e la pratica, è considerata tra le clausole di assunzione.
2. Non deve essere considerato legale derogare nei contratti
privati di assunzione dal principio di uguaglianza di trattamento
a cui si riferisce il paragrafo 1 di questo articolo.
3. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere tutte
le opportune misure per garantire che i lavoratori emigranti
non siano privati di nessun diritto che deriva da questo principio
a causa di qualsiasi irregolarità nel loro soggiorno
o nella loro assunzione. In particolare, i datori di lavoro
non devono essere dispensati da alcun obbligo legale o contrattuale,
e neppure i loro obblighi devono essere limitati in alcun
modo a causa di tali irregolarità.
Articolo 26
1. Gli stati membri della Convenzione riconoscono il diritto
dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie
a:
a) Prendere parte a incontri e attività sindacali e
di qualsiasi altra associazione costituita secondo la legge,
nella prospettiva di salvaguardare i loro interessi economici,
sociali, culturali e di altra natura, soggetti soltanto alle
regole dell'organizzazione in questione;
b) Entrare liberamente a far parte di qualsiasi sindacato
e di qualsiasi associazione di cui sopra, soggetti soltanto
alle regole dell'organizzazione in questione;
c) Chiedere l'aiuto e l'assistenza di qualsiasi sindacato
e di qualsiasi associazione di cui sopra.
2. Nessuna restrizione può essere imposta all'esercizio
di questi diritti a parte quelle prescritte dalla legge e
che sono necessarie in una società democratica negli
interessi della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico
(ordre public) o della protezione dei diritti e delle libertà
di altri.
Articolo 27
1. Rispetto alla sicurezza sociale, i lavoratori emigranti
e i membri delle loro famiglie devono godere nello stato di
arrivo dello stesso trattamento concesso ai cittadini nazionali,
nella misura in cui soddisfano i requisiti previsti dalla
legislazione in materia di quello stato e dai trattati bilaterali
e multilaterali in materia. Le competenti autorità
dello stato di origine e dello stato di arrivo possono concludere
in qualsiasi momento i necessari accordi per determinare le
modalità di applicazione di questa norma.
2. Dove la legislazione in materia non concede ai lavoratori
emigranti e ai membri delle loro famiglie un beneficio, gli
stati interessati devono esaminare la possibilità di
rimborsare le persone coinvolte dell'ammontare dei contributi
da loro versati rispetto a tale beneficio, sulla base del
trattamento concesso ai cittadini nazionali che si trovano
in simili circostanze.
Articolo 28
I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto a ricevere qualsiasi cura medica che sia
urgentemente necessaria per preservare la loro vita o per
evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base
del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini
nazionali dello stato interessato. Tali cure mediche d'urgenza
non devono essere loro rifiutate a causa di una qualche irregolarità
che riguardi la permanenza o l'assunzione.
Articolo 29
Ciascun figlio di un lavoratore emigrante deve avere il diritto
a un nome, alla registrazione della nascita e a una nazionalità.
Articolo 30
Ciascun figlio di un lavoratore emigrante deve avere il diritto
fondamentale all'accesso all'educazione sulla base del principio
di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello
stato interessato. L'accesso alle istituzioni educative pubbliche
prescolastiche o alle scuole non deve essere rifiutato o limitato
a causa di situazioni irregolari rispetto alla permanenza
o all'assunzione dei genitori o a causa dell'irregolarità
della permanenza del bambino nello stato di arrivo.
Articolo 31
1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono assicurare il
rispetto dell'identità culturale dei lavoratori emigranti
e dei membri delle loro famiglie e non devono impedire loro
di mantenere i loro legami culturali con lo stato di origine.
2. Gli stati aderenti alla Convenzione possono prendere le
opportune misure per assistere e incoraggiare gli sforzi volti
a questo scopo.
Articolo 32
Al termine del loro soggiorno nello stato di arrivo, i lavoratori
emigranti e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto
a trasferire i loro guadagni e i loro beni e, in accordo con
la legislazione in materia negli stati interessati, i loro
effetti personali e le loro cose.
Articolo 33
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto di essere informati dallo stato di origine,
dallo stato di arrivo o dallo stato di transito, a seconda
del caso, riguardo a:
a) I loro diritti che derivano dalla presente Convenzione;
b) Le condizioni di ammissione, i loro diritti e doveri in
relazione alla legge e alla pratica dello stato interessato
e altre questioni tali da consentire loro di espletare formalità
amministrative o di altro tipo in tale stato.
2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere tutte
le misure che ritengono opportune per diffondere le suddette
informazioni o per assicurare che siano fornite dai datori
di lavoro, dai sindacati o da altri organi o istituzioni appropriati.
Come tali, questi devono collaborare con gli altri stati interessati.
3. Informazioni adeguate devono essere fornite, su richiesta,
ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie, senza
alcuna spesa e, per quanto è possibile, in una lingua
che siano in grado di comprendere.
Articolo 34
Nessun punto in questa parte della presente convenzione deve
avere l'effetto di esonerare i lavoratori emigranti e i membri
delle loro famiglie dall'obbligo di osservare le leggi e i
regolamenti di qualsiasi stato di transito e di arrivo o dall'obbligo
di rispettare l'identità culturale degli abitanti di
tali stati.
Articolo 35
Nessun punto in questa parte della presente Convenzione deve
essere interpretato nel senso di comportare la regolarizzazione
della situazione dei lavoratori emigranti o dei membri delle
loro famiglie che non sono in possesso di documentazione o
che sono in una situazione irregolare e neppure comporta un
qualsivoglia diritto a tale regolarizzazione della loro situazione,nédeve
pregiudicare le misure intese ad assicurare condizioni di
efficacia e di equità per l'emigrazione internazionale,
come previste nella parte VI.
IV. Altri diritti dei lavoratori emigranti e dei membri delle
loro famiglie in possesso di documentazione o in situazione
regolare
Articolo 36
I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che
sono in possesso di documentazione o in una situazione regolare
nello stato di arrivo devono godere i diritti stabiliti in
questa parte della presente Convenzione in aggiunta a quelli
stabiliti nella parte III.
Articolo 37
Prima della loro partenza, o al più tardi al momento
della ammissione nello stato di arrivo, i lavoratori emigranti
e i membri delle loro famiglie devono avere il diritto di
essere pienamente informati dallo stato di origine o dallo
stato di arrivo, come risulta più opportuno, di tutte
le condizioni applicabili alla loro ammissione e in particolare
di quelle relative al loro soggiorno e alle attività
remunerate in cui possono trovare occupazione, nonché
degli adempimenti che devono soddisfare nello stato di arrivo
e dell'autorità a cui devono rivolgersi per qualsiasi
modifica di tali condizioni.
Articolo 38
1. Gli stati di arrivo devono compiere ogni sforzo per autorizzare
i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie a essere
temporaneamente assenti senza effetti sul loro permesso di
soggiorno o di lavoro, a seconda dei casi. Nel fare questo,
gli stati di arrivo devono tenere conto dei particolari bisogni
e dei doveri dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro
famiglie, in particolare nei loro stati di origine.
2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto di essere pienamente informati delle condizioni
in base alle quali sono autorizzate tali assenze temporanee.
Articolo 39
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto alla libertà di movimento nel territorio
dello stato di arrivo e alla libertà di stabilirvi
la loro residenza.
2. I diritti elencati nel paragrafo 1 di questo articolo non
devono essere soggetti ad alcuna restrizione eccetto quelle
che sono previste dalla legge, che sono necessarie per proteggere
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico (ordre public),
la salute o la morale pubbliche, o ancora i diritti e le libertà
di altri e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti
nella presente Convenzione.
Articolo 40
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto di fare parte di associazioni e sindacati
nello stato di arrivo per la promozione e la salvaguardia
dei loro interessi economici, sociali, culturali e di altro
tipo.
2. Nessuna restrizione può essere posta sull'esercizio
di questo diritto eccetto quelle prescritte dalla legge e
che sono necessarie in una società democratica negli
interessi della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico
(ordre public) o della protezione dei diritti e delle libertà
di altri.
Articolo 41
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono
avere il diritto di partecipare agli affari pubblici del loro
stato di origine, di votare e di essere eletti nelle elezioni
di quello stato, secondo la sua legislazione.
2. Gli stati interessati devono, opportunamente e secondo
la loro legislazione, agevolare l'esercizio di questi diritti.
Articolo 42
1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere in
considerazione la creazione di procedure o di istituzioni
tramite le quali poter tener conto, sia negli stati di origine
sia in quelli di arrivo, degli speciali bisogni, aspirazioni
e obblighi dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro
famiglie e devono prospettare, nei modi più appropriati,
la possibilità per i lavoratori emigranti e i membri
delle loro famiglie di avere i loro rappresentanti, liberamente
eletti, in tali istituzioni.
2. Gli stati di arrivo devono agevolare, secondo la loro legislazione
nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori
emigranti e dei membri delle loro famiglie alle decisioni
che riguardano la vita e l'amministrazione delle comunità
locali.
3. I lavoratori emigranti possono godere i diritti politici
nello stato di arrivo se quello stato, nell'esercizio della
sua sovranità, garantisce loro tali diritti.
Articolo 43
1. I lavoratori emigranti devono godere uguaglianza di trattamento
con i cittadini nazionali dello stato di arrivo in relazione
a:
a) L'accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti
di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti
o servizi in questione;
b) L'accesso a servizi di indirizzo al lavoro e di collocamento;
c) L'accesso a servizi e istituzioni di formazione e riconversione
professionale;
d) L'accesso a servizi per la casa, compresi i progetti di
assegnazione di alloggi pubblici, e di tutela contro lo sfruttamento
nei contratti di affitto;
e) L'accesso a servizi sociali e sanitari, purché soddisfino
i requisiti di partecipazione ai rispettivi progetti;
f) L'accesso a cooperative e a imprese auto-gestite senza
implicare un cambiamento del loro status giuridico di immigrati
e salvo le norme e regolamenti degli organi preposti;
g) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale.
2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono promuovere le
condizioni che assicurino un'effettiva uguaglianza di trattamento,
che consenta ai lavoratori emigranti di godete i diritti elencati
nel paragrafo 1 di questo articolo, qualora le condizioni
del loro soggiorno, autorizzato dallo stato di arrivo, soddisfino
i requisiti appropriati.
3. Gli stati di arrivo non devono impedire a un datore di
lavoro di istituire servizi per la casa o sociali o culturali
per i lavoratori emigranti. In conformità all'articolo
70 della presente Convenzione, uno stato di arrivo può
subordinare la creazione di tali servizi ai requisiti generalmente
applicati in quello stato rispetto alla loro istituzione.
Articolo 44
1. Gli stati aderenti alla Convenzione, riconoscendo che la
famiglia è l'unità di base naturale e fondamentale
della società e che ha diritto alla protezione da parte
della società e dello stato, devono prendere adeguate
misure per garantire la salvaguardia dell'unità delle
famiglie dei lavoratori emigranti.
2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere le
misure che ritengono opportune e che rientrano tra le loro
competenze per favorire la riunificazione dei lavoratori emigranti
con i loro coniugi o con le persone che hanno con i lavoratori
emigranti un rapporto che, secondo la legge relativa, produce
effetti equivalenti al matrimonio, nonché con i figli
minorenni non sposati a loro carico.
3. Gli stati di arrivo, per motivi umanitari, devono considerare
con favore l'ipotesi di concedere pari trattamento come espresso
nel paragrafo 2 di questo articolo, ad altri membri della
famiglia dei lavoratori emigranti.
Articolo 45
1. I membri della famiglia dei lavoratori emigranti devono,
nello stato di arrivo, godere uguaglianza di trattamento con
i cittadini nazionali di quello stato in relazione a:
a) L'accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti
di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti
e servizi in questione;
b) L'accesso a istituti e servizi di indirizzo al lavoro e
di formazione, purché soddisfino i requisiti di partecipazione;
c) L'accesso ai servizi sociali e sanitari, purché
soddisfino i requisiti di partecipazione ai rispettivi progetti;
d) L'accesso e la partecipazione alla vita culturale.
2. Gli stati di arrivo devono perseguire una politica, dove
è opportuno in collaborazione con gli stati di origine,
finalizzata a favorire l'integrazione dei figli dei lavoratori
emigranti nel locale sistema scolastico, particolarmente rispetto
all'insegnamento della lingua locale.
3. Gli stati di arrivo devono 'sforzarsi di provvedere ai
figli dei lavoratori emigranti I' insegnamento della loro
lingua e cultura madre e, a questo proposito, gli stati di
origine devono collaborare qualora sia opportuno.
4. Gli stati di arrivo possono istituire speciali progetti
educativi nella lingua madre dei figli dei lavoratori emigranti,
se necessario in collaborazione con gli stati di origine.
Articolo 46
I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie devono,
salvo la legislazione in materia degli stati interessati,
gli accordi internazionali in materia e gli impegni degli
stati in questione, che scaturiscono dalla loro partecipazione
a unioni doganali, godere l'esenzione da dazi e tasse d'importazione
e d'esportazione rispetto ai loro effetti personali e oggetti
domestici nonché all'attrezzatura necessaria per svolgere
l'attività remunerata per cui sono stati ammessi nello
stato di arrivo:
a) Alla partenza dallo stato di origine o stato di residenza
abituale;
b) Al momento dell'ammissione iniziale nello stato di arrivo;
c) Alla partenza definitiva dallo stato di arrivo;
d) Al ritorno definitivo nello stato di origine o stato di
residenza abituale.
Articolo 47
1. I lavoratori emigranti devono avere il diritto di trasferire
i loro guadagni e risparmi, in particolare quei fondi necessari
per il sostentamento delle loro famiglie, dallo stato di arrivo
al loro stato di origine o qualsiasi altro stato. Tali trasferimenti
devono essere compiuti in conformità con le procedure
stabilite dalla legislazione in materia nello stato interessato
e secondo gli accordi internazionali in materia.
2. Gli stati interessati devono prendere appropriate misure
per favorire tali trasferimenti.
Articolo 48
1. Senza pregiudicare gli accordi in materia sulla doppia
tassazione, i lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie
devono, riguardo ai guadagni percepiti nello stato di arrivo:
a) Non essere soggetti a tasse, dazi o spese di
qualsiasi tipo maggiori o più onerosi rispetto a quelli
imposti ai cittadini nazionali in analoghe circostanze;
b) Godere del diritto alle deduzioni o esenzioni dalle tasse
di qualsiasi tipo e agli abbuoni applicabili ai cittadini
nazionali in analoghe circostanze, compresi gli abbuoni per
i membri delle loro famiglie a carico.
c) Gli stati aderenti alla Convenzione devono sforzarsi di
adottare adeguate misure onde evitare la doppia tassazione
sui guadagni e risparmi dei lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie.
Articolo 49
1. Dove la legislazione nazionale richieda autorizzazioni
separate per risiedere e per svolgere un'attività remunerata,
gli stati di arrivo devono concedere ai lavoratori emigranti
un permesso di soggiorno per almeno lo stesso periodo di tempo
del permesso di un'attività remunerata.
2. I lavoratori emigranti che nello stato di arrivo hanno
la possibilità di scegliere liberamente la loro attività
remunerata,nédevono essere considerati in situazione
irregolare,nédevono perdere il loro permesso di soggiorno
per il semplice fatto di avere concluso la loro attività
remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro
o di autorizzazioni analoghe.
3. Al fine di concedere ai lavoratori emigranti indicati al
paragrafo 2 di questo articolo un periodo di tempo sufficiente
per trovare un'attività remunerata alternativa, il
permesso di soggiorno non deve essere ritirato almeno per
un periodo che corrisponda a quello in cui possono godere
del diritto a un'indennità di disoccupazione.
Articolo 50
1. Nel caso di decesso di un lavoratore emigrante o di scioglimento
di matrimonio, lo stato di arrivo deve prendere favorevolmente
in considerazione l'ipotesi di concedere ai membri della famiglia
di quel lavoratore emigrante che risiedono in quello stato,
in base al principio della riunione famigliare, un permesso
di soggiorno; lo stato di arrivo deve tener conto del periodo
di tempo che essi hanno già trascorso in quello stato.
2. Ai membri della famiglia a cui non è concessa tale
autorizzazione si deve lasciare, prima della partenza, un
ragionevole periodo di tempo per consentire loro di sistemare
i loro affari nello stato di arrivo.
3. Quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo
non può essere interpretato come contrario all'applicazione
di ogni possibile diritto di soggiorno e di lavoro diversamente
concesso a tali membri familiari dalla legislazione dello
stato di arrivo o da trattati bilaterali e multilaterali applicabili
in quello stato.
Articolo 51
I lavoratori emigranti che nello stato di arrivo non hanno
la possibilità di scegliere liberamente la loro attività
remunerata, non devono né essere considerati in una
situazione irregolare né devono perdere il loro permesso
di soggiorno per il semplice fatto di aver concluso la loro
attività remunerata prima della scadenza del loro permesso
di lavoro, tranne quando il permesso di soggiorno dipende
espressamente dall'attività remunerata specifica per
la quale sono stati ammessi. Tali lavoratori emigranti devono
avere il diritto di cercare un'occupazione alternativa, di
partecipare a progetti di lavori pubblici e di riconversione
professionale durante il restante periodo del loro permesso
di lavoro, salvo le condizioni e le limitazioni specificate
nel permesso di lavoro.
Articolo 52
1. I lavoratori emigranti nello. stato di arrivo devono avere
il diritto di scegliere liberamente la loro attività
remunerata, salvo le restrizioni o condizioni seguenti.
2. Per ogni lavoratore emigrante lo stato di arrivo può:
a) Limitare l'accesso a determinate categorie di impiego,
funzioni, servizi o attività in cui sia necessario
negli interessi di questo stato e quando previsto dalla legislazione
nazionale;
b) Limitare la libera scelta dell'attività remunerata
secondo la sua legislazione riguardo al riconoscimento di
qualifiche professionali conseguite al di fuori del suo territorio.
Tuttavia, gli stati aderenti alla Convenzione devono cercare
di provvedere al riconoscimento di tali qualifiche.
3. Per i lavoratori emigranti il cui permesso di lavoro è
limitato nel tempo, lo stato di arrivo può anche:
a) Stabilire che il diritto di scegliere liberamente la loro
attività remunerata sia soggetto alla condizione che
il lavoratore emigrante abbia risieduto legalmente nel suo
territorio al fine di svolgere un'attività remunerata
per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione
nazionale, che non dovrebbe eccedere i due anni;
b) Limitare l'accesso dei lavoratori emigranti a attività
remunerate in conformità a una politica che dia priorità
ai cittadini nazionali o a persone assimilabili a questo fine
in virtù della legislazione o di accordi bilaterali
o multilaterali. Ognuna di tali limitazioni deve cessare di
essere applicabile per lavoratori emigranti che abbiano risieduto
legalmente nel suo territorio al fine di svolgere un'attività
remunerata per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione
nazionale, che non dovrebbe eccedere i cinque anni.
4. Gli stati di arrivo devono prescrivere le condizioni per
cui un lavoratore emigrante che sia stato ammesso per essere
assunto possa essere autorizzato a intraprendere una attività
in proprio e viceversa. Si deve tenere conto al riguardo del
periodo durante il quale il lavoratore è già
stato legalmente nello stato di arrivo.
Articolo 53
1. Ai membri della famiglia di un lavoratore emigrante che
abbiano essi stessi un permesso di residenza o un'ammissione
senza limiti di tempo o automaticamente rinnovabile deve essere
consentito di scegliere liberamente la loro attività
remunerata alle stesse condizioni applicabili ai suddetti
lavoratori emigranti secondo l'articolo 52 della presente
Convenzione.
2. Rispetto ai membri della famiglia di un lavoratore emigrante
a cui non sia consentito di scegliere liberamente la loro
attività remunerata, gli stati aderenti alla Convenzione
devono considerare favorevolmente l'ipotesi di dare loro priorità
nell'ottenere il permesso di intraprendere un'attività
remunerata nei confronti di altri lavoratori che chiedono
di essere ammessi nello stato di arrivo, salvo gli accordi
bilaterali o multilaterali in materia.
Articolo 54
1. Senza pregiudicare le condizioni del loro permesso di residenza
o del loro permesso di lavoro e i diritti previsti negli articoli
25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori emigranti
devono godere uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini
nazionali dello stato di arrivo riguardo a:
a) Tutela contro il licenziamento; b) Indennità di
disoccupazione;
c) Accesso a progetti di lavori pubblici volti a combattere
la disoccupazione;
d) Accesso a un'occupazione alternativa in caso di perdita
del lavoro o di conclusione di un'altra attività remunerata,
salvo l'articolo 52 della presente Convenzione.
2. Se un lavoratore emigrante sostiene che le condizioni del
suo contratto di lavoro sono state violate dal suo datore
di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice deve avere il diritto
di presentare il suo caso alle autorità competenti
dello stato di arrivo, alle condizioni previste nell'articolo
18, paragrafo 1. della presente Convenzione.
Articolo 55
I lavoratori emigranti a cui sia stato dato il permesso di
svolgere un'attività remunerata, salvo le condizioni
legate a tale permesso, devono avere il diritto all'uguaglianza
di trattamento con i cittadini nazionali dello stato di arrivo
nell'esercizio di quella attività remunerata.
Articolo 56
1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie a
cui si riferisce questa parte della presente Convenzione non
possono essere espulsi dallo stato di arrivo, eccetto per
le ragioni definite nella legislazione nazionale di quello
stato, e salvo le garanzie stabilite nella parte III.
2. Lo stato di arrivo non deve ricorrere all'espulsione allo
scopo di privare un lavoratore emigrante o un membro della
sua famiglia dei diritti che derivano dal permesso di soggiorno
e dal permesso di lavoro.
3. Nel valutare se espellere un lavoratore emigrante o un
membro della sua famiglia, si dovrebbe tenere conto di considerazioni
umanitarie e del periodo di tempo che la persona interessata
ha già trascorso nello stato di arrivo.
V. Misure applicabili a particolari categorie di lavoratori
emigranti e ai membri delle loro famiglie
Articolo 57
Le particolari categorie di lavoratori emigranti e i membri
delle loro famiglie specificate in questa parte della presente
Convenzione, purché in possesso di documentazione o
in una situazione regolare, devono godere i diritti stabiliti
nella parte III e, eccetto per quanto qui di seguito modificato,
i diritti stabiliti nella parte IV.
Articolo 58
1. I lavoratori frontalieri, secondo la definizione dell'articolo
2, paragrafo 2a), della presente Convenzione, devono godere
i diritti previsti nella parte IV che possono essere applicati
loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel
territorio dello stato di arrivo, tenendo conto del fatto
che non hanno la loro residenza abituale in quello stato.
2. Gli stati di arrivo devono considerare favorevolmente l'ipotesi
di concedere ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere
liberamente la loro attività remunerata dopo un determinato
periodo di tempo. La concessione di tale diritto non deve
influire sul loro status giuridico di lavoratori frontalieri.
Articolo 59
1. I lavoratori stagionali, secondo la definizione dell'articolo
2, paragrafo 2b), della presente Convenzione, devono godere
i diritti previsti nella parte IV che possono essere applicati
loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel
territorio dello stato di arrivo, e che sono compatibili col
loro status giuridico in quello stato come lavoratori stagionali,
tenendo conto che sono presenti in tale stato solo per una
parte dell'anno.
2. Lo stato di arrivo deve, salvo il paragrafo 1 di questo
articolo, considerare favorevolmente l'ipotesi di concedere
ai lavoratori stagionali, che siano stati occupati nel suo
territorio per un periodo considerevole di tempo, la possibilità
di intraprendere altre attività remunerate e di dare
loro priorità rispetto ad altri lavoratori che chiedono
l'ammissione in quello stato, salvo gli accordi bilaterali
e multilaterali in materia.
Articolo 60
I lavoratori itineranti, secondo la definizione dell'articolo
2, paragrafo 2e ), della presente Convenzione, devono godere
i diritti previsti nella parte IV che possono essere concessi
loro in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel
territorio dello stato di arrivo, e che sono compatibili con
il loro status giuridico in quello stato come lavoratori itineranti.
Articolo 61
1. I lavoratori legati a un progetto, secondo la definizione
dell'articolo 2, paragrafo 2t), della presente Convenzione,
e i membri delle loro famiglie devono godere i diritti previsti
nella parte IV, eccetto quanto dispongono l'articolo 43, paragrafi
lb) e c) e l'articolo 43, paragrafo ld), per ciò che
concerne i programmi sociali per la casa, l'articolo 45b),
e gli articoli 52-55.
2. Se un lavoratore legato a un progetto sostiene che le condizioni
del suo contratto sono state violate dal suo datore di lavoro,
deve avere il diritto di presentare il suo caso alle competenti
autorità dello stato che ha giurisdizione su quel datore
di lavoro, nei termini previsti nell'articolo 18, paragrafo
1, della presente Convenzione.
3. Salvo gli accordi bilaterali o multilaterali in vigore
per loro, gli stati interessati che aderiscono alla Convenzione
devono impegnarsi a far in modo che i lavoratori legati a
un progetto restino adeguatamente protetti dal sistema di
previdenza sociale dei loro stati di origine o di residenza
abituale durante la loro collaborazione al progetto. Gli stati
aderenti interessati devono prendere appropriate misure al
fine di evitare ogni possibile rifiuto a concedere tali diritti
o eventuali versamenti duplici.
4. Senza pregiudicare le misure previste dall'articolo 47
della presente Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali
in materia, gli stati interessati devono permettere il pagamento
degli emolumenti dei lavoratori legati a un progetto nei loro
stati di origine o di residenza abituale.
Articolo 62
l. I lavoratori che hanno un'occupazione determinata, secondo
la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2g), della presente
Convenzione, devono godere i diritti previsti nella parte
IV, eccetto quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo lb)
e c); articolo 43, paragrafo ld), per ciò che concerne
i programmi sociali per la casa: articolo 52 e articolo 54,
paragrafo ld).
2. I membri della famiglia dei lavoratori che hanno un'occupazione
determinata devono godere i diritti relativi ai membri delle
famiglie dei lavoratori emigranti esposti nella parte IV della
presente Convenzione, eccetto quanto previsto dall'articolo
53.
Articolo 63
1. I lavoratori in proprio, secondo la definizione dell'articolo
2, paragrafo 2h), della presente Convenzione, devono godere
i diritti previsti nella parte IV, con l'eccezione di quei
diritti che sono applicabili esclusivamente ai lavoratori
che hanno un contratto di assunzione.
2. Senza pregiudicare gli articoli 52 e 79 della presente
Convenzione, la conclusione dell'attività economica
dei lavoratori in proprio non deve implicare in sé
né il ritiro del permesso di soggiorno per loro o per
i membri delle loro famiglie né di svolgere un'attività
remunerata nello stato in cui trovano occupazione, eccetto
dove il permesso di soggiorno sia espressamente dipendente
dalla specifica attività remunerata per la quale sono
stati ammessi.
VI. Promozione di condizioni giuste, eque, umane e legali
in connessione all'emigrazione internazionale di lavoratori
e dei membri delle loro famiglie
Articolo 64
Senza pregiudicare l'articolo 79 della presente Convenzione,
gli stati interessati devono, opportunamente, consultarsi
e collaborare nella prospettiva di promuovere condizioni giuste,
eque e umane in connessione all'emigrazione internazionale
di lavoratori e dei membri delle loro famiglie. A questo proposito,
si devono tenere in debita considerazione non solo le necessità
e le risorse dei lavoratori, ma anche i bisogni sociali, economici,
culturali e di altro tipo degli emigranti e dei membri coinvolti
delle loro famiglie, nonché le conseguenze di tale
immigrazione per le comunità interessate.
Articolo 65
1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono avere appropriati
servizi per affrontare le questioni inerenti l'emigrazione
internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie.
Le loro funzioni devono includere, inter alia:
a) La formulazione e attuazione di politiche relative a tale
immigrazione;
b) Uno scambio di informazioni, un'attività di consultazione
e collaborazione con le competenti autorità degli altri
stati aderenti coinvolti in tale emigrazione;
c) La fornitura di appropriate informazioni, in particolare
ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni,
sulle politiche, leggi e regolamenti relativi all'emigrazione
e all'occupazione, sugli accordi conclusi con gli altri stati
interessati dal fenomeno migratorio e su altre questioni attinenti;
d) La fornitura di informazioni e adeguata assistenza ai lavoratori
emigranti e ai membri delle loro famiglie in relazione alle
autorizzazioni e formalità richieste e alle disposizioni
per la partenza, il viaggio, l'arrivo, il soggiorno, le attività
remunerate, l'uscita e il ritorno, nonché sulle condizioni
di lavoro e di vita nello stato di arrivo e sui dazi doganali,
sulla valuta, le tasse e le leggi e regolamenti attinenti.
2. Gli stati aderenti alla Convenzione devono favorire opportunamente
la fornitura di adeguati servizi consolari e di altro tipo,
necessari per soddisfare i bisogni sociali, culturali e di
altro genere dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro
famiglie.
Articolo 66
1. Salvo il paragrafo 2 di questo articolo, il diritto di
intraprendere attività al reclutamento di lavoratori
da occupare in un altro stato deve essere ristretto a:
a) I servizi o gli organi pubblici dello stato in cui tali
operazioni hanno luogo;
b) I servizi o gli organi pubblici dello stato di arrivo sulla
base di un accordo tra gli stati interessati;
c) Un organo istituito in virtù di un accordo bilaterale
o multilaterale.
2. Salvo ogni possibile autorizzazione, approvazione e supervisione
da parte delle autorità pubbliche degli stati aderenti
alla Convenzione, così come può essere stabilito
secondo la legislazione e la pratica di quegli stati, anche
agenzie, futuri datori di lavoro o persone che agiscono per
loro conto possono essere autorizzati a intraprendere tali
attività.
Articolo 67
1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono collaborare
opportunamente nell'adottare misure che riguardano il regolare
ritorno di lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie
allo stato di origine quando decidono di ritornare, o quando
il loro permesso di residenza o di lavoro scade o ancora quando
sono nello stato di arrivo in situazione irregolare.
2. Per quanto riguarda i lavoratori emigranti e i membri delle
loro famiglie in una situazione regolare, gli stati interessati
devono collaborare opportunamente, alle condizioni stabilite
da quegli stati, al fine di promuovere adeguate condizioni
economiche per il loro reinserimento e di favorire la loro
duratura reintegrazione sociale e culturale nello stato di
origine.
Articolo 68
1. Gli stati aderenti alla Convenzione, compresi gli stati
di transito, devono collaborare in vista di prevenire ed eliminare
movimenti illegali o clandestini e l'occupazione di lavoratori
emigranti in una situazione irregolare. Le misure da prendere
a tale fine, nell'ambito della giurisdizione di ciascuno stato
interessato, devono comprendere:
a) Appropriate misure contro la diffusione di informazioni
fuorvianti relative all'emigrazione e immigrazione;
b) Misure per scoprire ed eliminare movimenti illegali o clandestini
di lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie e
per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità
che organizzano, operano e collaborano nell'organizzare o
favorire tali movimenti;
c) Misure per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi
o entità che ricorrono alla violenza, alle minacce
o all'intimidazione contro i lavoratori emigranti o i membri
delle loro famiglie in una situazione irregolare. .
2. Gli stati di arrivo devono prendere tutte le misure adeguate
ed efficaci per eliminare I'occupazione, nel loro territorio,
di lavoratori emigranti in una situazione irregolare, comprese,
qualora siano opportune, le sanzioni sui datori di lavoro
di tali lavoratori. I diritti dei lavoratori emigranti nei
confronti dei loro datori di lavoro che scaturiscono dall'occupazione
non devono essere danneggiati da queste misure.
Articolo 69
1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono, quando vi sono
lavoratori emigranti e membri delle loro famiglie entro il
loro territorio in una situazione irregolare, prendere appropriate
misure per garantire che tale situazione non persista.
2. Qualora gli stati interessati prendano in considerazione
la possibilità di legalizzare la situazione di tali
persone secondo la legislazione nazionale applicabile e gli
accordi bilaterali e multilaterali, si devono tenere in debito
conto le circostanze della, la durata del proprio soggiorno
negli stati di arrivo e altre attinenti considerazioni, in
particolare quelle relative alla loro situazione familiare.
Articolo 70
Gli stati aderenti alla Convenzione devono prendere misure
non meno favorevoli rispetto a quelle applicate per i cittadini
nazionali per assicurare che le condizioni di lavoro e di
vita dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie
in una situazione regolare siano compatibili con le norme
di idoneità, sicurezza, salute e con i principi della
dignità umana.
Articolo 71
1. Gli stati aderenti alla Convenzione devono favorire, se
necessario, il rimpatrio negli stati di origine dei corpi
dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie
deceduti.
2. Per quanto concerne questioni di liquidazione relative
alla morte di un lavoratore emigrante o di un membro della
sua famiglia, gli stati aderenti devono, opportunamente, fornire
assistenza alle persone coinvolte in vista di una sollecita
composizione di tali questioni. La composizione di tali questioni
deve avvenire in base alla legge nazionale in materia secondo
le disposizioni .della presente Convenzione e ogni accordo
bilaterale o multilaterale pertinente.
VII. Applicazione della Convenzione
Articolo 72
1.a) Allo scopo di sottoporre a verifica l'applicazione della
presente Convenzione, dovrà essere istituito un Comitato
per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti
e dei membri delle loro famiglie (d'ora in avanti designato
semplicemente come "il Comitato" );
b) Il Comitato deve consistere, al momento dell'entrata in
vigore della presente Convenzione, di dieci e, dopo l'entrata
in vigore della Convenzione per il quarantunesimo stato aderente,
di quattordici esperti di alta reputazione morale, imparzialità
e riconosciuta competenza nel campo coperto dalla presente
Convenzione.
2.a) I membri del Comitato devono essere eletti con ballottaggio
segreto degli stati aderenti sulla base di una lista di persone
nominate dagli stati aderenti, tenendo in dovuta considerazione
il criterio dell'equa distribuzione geografica, compresi sia
gli stati di origine sia gli stati di arrivo, e della rappresentanza
dei principali sistemi legali. Ciascun stato aderente può
nominare una persona fra i suoi cittadini nazionali;
b) I membri devono essere eletti e prestare servizio secondo
le loro personali capacità.
3) L 'elezione iniziale deve essere tenuta a non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione
e le successive elezioni devono svolgersi ogni due anni. Almeno
quattro mesi prima della data di ogni elezione, il segretario
generale delle Nazioni Unite deve indirizzare una lettera
a tutti gli stati aderenti, invitandoli a sottoporre i loro
candidati entro due mesi. Il segretario generale deve preparare
una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così
candidate, indicando gli stati aderenti che le hanno candidate,
e deve presentarla agli stati aderenti non più tardi
di un mese prima della data delle elezioni corrispondenti,
insieme ai curricula vitae delle persone così candidate.
4. Le elezioni dei membri del Comitato devono essere tenute
in occasione di un incontro degli stati aderenti convocati
dal segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Durante
questo incontro, per il quale i due terzi degli stati aderenti
costituiranno il quorum, le persone elette nel Comitato devono
essere quei candidati che ottengono il maggior numero di voti
e una maggioranza assoluta di voti degli stati aderenti presenti
e votanti.
5.a) I membri del Comitato devono prestare il loro servizio
per un periodo di quattro anni. Tuttavia, il servizio di cinque
dei membri eletti nella prima elezione deve scadere al termine
di due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi
di questi cinque membri devono essere estratti a sorte dal
presente della riunione degli stati aderenti;
b) L'elezione dei quattro ulteriori membri del Comitato deve
essere tenuta secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e
4 di questo articolo, consentendo così l'entrata in
vigore della presente Convenzione per il quarantunesimo stato
aderente. Il servizio di due dei membri ulteriormente eletti
in questa occasione deve scadere al termine di due anni; i
nomi di questi membri devono essere estratti a sorte dal presidente
della riunione degli stati aderenti;
c) I membri del Comitato devono avere i requisiti necessari
per essere rieletti se candidati.
6. Se un membro del Comitato muore o si dimette o dichiara
che per una qualsiasi causa non può più svolgere
la sua mansione nel Comitato, lo stato aderente che ha candidato
l'esperto deve nominare un altro esperto fra i suoi cittadini
nazionali per la restante parte del servizio. La nuova candidatura
è soggetta all'approvazione del Comitato.
7. Il segretario generale delle Nazioni Unite deve fornire
la necessaria organizzazione e favorire l'efficace svolgimento
delle funzioni del Comitato.
8. I membri del Comitato devono ricevere i loro emolumenti
dai fondi delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni
decisi dall'Assemblea Generale.
9. I membri del Comitato devono avere il diritto alle agevolazioni,
ai privilegi e alle immunità di esperti in missione
per conto delle Nazioni Unite come stabilito nella sezione
corrispondente della Convenzione sui privilegi e immunità
delle Nazioni Unite.
Articolo 73
1. Gli stati aderenti alla Convenzione si impegnano a presentare
al segretario generale delle Nazioni Unite, affinché
il Comitato ne prenda atto, un rapporto sulle misure legislative,
giudiziarie, amministrative e di altro tipo che tali stati
hanno preso al fine di dare effetto alle disposizioni della
Convenzione:
a) Entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione
per gli stati aderenti interessati; b) In seguito ogni cinque
anni e ogniqualvolta il Comitato lo richieda.
2. I rapporti presentati in base a questo articolo devono
indicare anche i fattori e le difficoltà, se si verificano,
che influenzano l'attuazione della presente Convenzione e
devono comprendere informazioni sulle caratteristiche dei
flussi migratori che coinvolgono gli stati aderenti interessati.
3. Il Comitato deve decidere ogni ulteriore criterio guida
relativo al contenuto dei rapporti.
4. Gli stati aderenti alla Convenzione devono rendere i loro
rapporti largamente accessibili al pubblico all'interno dei
loro paesi.
Articolo 74
1. Il Comitato deve esaminare i rapporti presentati da ciascuno
stato aderente e deve trasmettere le sue considerazioni, nel
modo che ritiene più appropriato, allo stato aderente
interessato. Questo stato aderente può sottoporre al
Comitato osservazioni in merito a qualsiasi critica mossa
dal Comitato secondo questo articolo. Il Comitato può
richiedere ulteriori informazioni agli stati aderenti nel
prendere in esame tali rapporti.
2. Il segretario generale delle Nazioni Unite deve, in tempo
debito prima dell'apertura di ogni sessione regolare del Comitato,
trasmettere al direttore generale dell'Ufficio internazionale
del lavoro copie dei rapporti presentati dagli stati aderenti
alla Convenzione e informazioni relative all'esame di questi
rapporti al fine di consentire all'Ufficio di assistere, per
ciò che gli compete, il Comitato in relazione alle
questioni trattate dalla Convenzione che rientrano nella sfera
di competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Il Comitato deve tenere conto nelle sue deliberazioni di tali
osservazioni e dei materiali che l'Ufficio può fornire.
3. Il segretario generale delle Nazioni Unite può anche,
dopo essersi consultato col Comitato, trasmettere ad altre
agenzie specializzate nonché a organizzazioni intergovernative,
copie di quelle parti dei rapporti che possono rientrare nelle
loro competenze.
4. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate
e gli organi delle Nazioni Unite, nonché le organizzazioni
intergovernative ed altri enti interessati, a presentare,
perché il Comitato ne prenda visione, informazioni
scritte sulle questioni trattate nella Convenzione che rientrano
nell'ambito delle loro attività.
5. L'Ufficio internazionale del lavoro deve essere invitato
dal Comitato a nominare suoi rappresentanti perché
partecipino, a titolo consultivo, agli incontri del Comitato.
6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre
agenzie specializzate e di altri organi delle Nazioni Unite,
nonché delle organizzazioni intergovernative, a essere
presenti e a prendere la parola nei suoi incontri qualora
si considerino questioni che rientrano nella loro sfera di
competenza.
7. Il Comitato deve presentare un rapporto annuale all'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della presente
Convenzione, che contenga le sue considerazioni e raccomandazioni,
basate, in particolare, sull'esame dei rapporti e di ogni
osservazione, presentata dagli stati aderenti alla Convenzione.
8. Il segretario generale delle Nazioni Unite deve trasmettere
i rapporti annuali del Comitato agli stati aderenti alla presente
Convenzione, al Consiglio Economico e Sociale, alla Commissione
sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, al direttore generale
dell'Ufficio internazionale del lavoro e ad altre organizzazioni
attinenti.
Articolo 75
1. Il Comitato deve adottare proprie regole di procedura.
2. Il Comitato deve eleggere i suoi funzionari per un periodo
di due anni.
3. Il Comitato deve riunirsi di norma annualmente.
4. Gli incontri del Comitato devono essere tenuti di norma
nella sede delle Nazioni Unite.
Articolo 76
1. Uno stato aderente alla presente Convenzione può
in qualsiasi momento .dichiarare in base a questo articolo
che riconosce la competenza del Comitato nel ricevere e prendere
atto di comunicazioni relative al suo reclamo nei confronti
di un altro stato aderente che non sta adempiendo gli obblighi
che gli derivano dalla presente Convenzione. Tali comunicazioni,
in base a questo articolo, possono essere accolte ed esaminate
solo se presentate da uno stato aderente che ha dichiarato
di riconoscere nei suoi riguardi la competenza del Comitato.
Nessuna comunicazione deve essere accolta dal Comitato se
riguarda uno stato aderente che non ha fatto tale dichiarazione.
Le comunicazioni ricevute in base a questo articolo devono
essere trattate secondo la procedura seguente:
a) Se uno stato aderente alla presente Convenzione ritiene
che un altro stato aderente non sta adempiendo gli obblighi
che gli derivano dalla presente Convenzione, può, con
comunicazione scritta, portare la questione all'attenzione
di quello stato aderente. Lo stato aderente può anche
informare il Comitato sulla vicenda. Entro tre mesi dal ricevimento
della comunicazione lo stato destinatario deve dare allo stato
che ha inviato la comunicazione una spiegazione, oppure una
qualsiasi altra dichiarazione scritta a chiarimento della
questione che dovrebbe comprendere, per quanto è possibile
e pertinente, riferimenti alle procedure e ai provvedimenti
di carattere interno presi, in sospeso o applicabili sulla
questione;
b) Se la questione non è risolta con soddisfazione
di entrambi gli stati aderenti coinvolti entro sei mesi dal
ricevimento, da parte dello stato destinatario, della comunicazione
iniziale, entrambi gli stati hanno il diritto di riferire
in materia al Comitato, con notifica data al Comitato e all'altro
stato in questione;
c) Il Comitato deve trattare una questione sottoposta a esso
solo dopo aver accertato che è stato fatto ricorso
e sono stati esauriti tutti i provvedimenti disponibili di
carattere interno in materia, in conformità con i principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questo
non deve costituire la norma laddove, a parere del Comitato,
l'applicazione dei provvedimenti è prolungata senza
motivo;
d) Salvo le disposizioni del sottoparagrafo c) di questo paragrafo,
il Comitato deve mettere i suoi buoni uffici a disposizione
degli stati aderenti coinvolti in vista di un'amichevole soluzione
della questione sulla base del rispetto dei doveri stabiliti
nella presente Convenzione;
e) Il Comitato deve tenere riunioni a porte chiuse quando
esamina le comunicazioni trattate in questo articolo;
f) Nell'esaminare qualsiasi gestione sottoposta a esso secondo
il sottoparagrafo b) di questo paragrafo, il Comitato può
convocare gli stati aderenti coinvolti, a cui si riferisce
il sottoparagrafo b ), perché forniscano ogni informazione
pertinente;
g) Gli stati aderenti interessati, a cui si riferisce il sottoparagrafo
b) di questo paragrafo, devono avere il diritto di essere
rappresentati quando la questione è all'esame del Comitato
e di presentare istanze oralmente e/o per iscritto;
b) Il Comitato deve, entro dodici mesi dalla data di ricevimento
della notifica di cui al sottoparagrafo b) di questo paragrafo,
presentare un rapporto:
I. Se è stata raggiunta una soluzione alle condizioni
del sottoparagrafo d) di questo paragrafo, il Comitato deve
limitare il suo rapporto a una breve relazione sui fatti e
sulla soluzione concordata;
II. Se non è stata raggiunta una soluzione alle condizioni
del sottoparagrafo d), il Comitato deve, nel suo rapporto,
esporre i fatti di rilievo in relazione alla questione che
ha coinvolto gli stati aderenti. Le istanze scritte e la registrazione
delle istanze orali presentate dagli stati aderenti interessati
devono essere allegate al rapporto. Il Comitato può
anche comunicare solo gli stati aderenti coinvolti delle valutazioni
che ritiene attinenti alla loro controversia.
In ogni caso, il rapporto deve essere comunicato agli stati
aderenti interessati.
2. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore
quando dieci stati aderenti alla presente Convenzione avranno
fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo.
Tali dichiarazioni devono essere depositate dagli stati aderenti
al segretario generale delle Nazioni Unite, il quale deve
trasmetterne copia agli altri stati aderenti. Una dichiarazione
può essere ritirata in ogni momento con notifica al
segretario generale. Tale ritiro non deve pregiudicare la
considerazione di qualsiasi questione che costituisca l'oggetto
di una comunicazione già trasmessa nei termini stabiliti
da questo articolo; nessun'altra comunicazione da parte di
qualsiasi stato aderente deve essere ricevuta, secondo i termini
di questo articolo, dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione
è stata ricevuta dal segretario generale, a meno che
lo stato aderente interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Articolo 77
1. Uno stato aderente alla presente Convenzione può
in qualsiasi momento dichiarare, nei termini stabiliti da
questo articolo, che riconosce la competenza del Comitato
a ricevere ed esaminare comunicazioni da o per conto di individui
soggetti alla sua giurisdizione che sostengono che i loro
diritti individuali, così come sono stabiliti nella
presente Convenzione, sono stati violati da quello stato aderente.
Nessuna comunicazione deve essere ricevuta dal Comitato se
riguarda uno stato aderente che non ha fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato deve considerare inammissibile ogni comunicazione
presentata nei termini stabiliti da questo articolo che sia
anonima o che, a parere del Comitato, abusi del diritto. di
presentare istanze o che sia incompatibile con le disposizioni
della presente Convenzione.
3. Il Comitato non deve prendere in esame alcuna comunicazione
presentata da un individuo nei termini di questo articolo
a meno che non abbia accertato che:
a) La stessa questione non è stata, e non è,
esaminata con un'altra procedura di indagine o composizione
internazionale;
b) L 'individuo ha fatto ricorso a tutti i provvedimenti disponibili
di carattere interno; questo non deve essere la norma laddove,
a parere del Comitato, l'applicazione dei provvedimenti è
senza motivo prolungato o è improbabile che porti un
aiuto efficace a quell'individuo.
4. Salvo le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo,
il Comitato deve portare qualsiasi comunicazione presentatagli
nei termini di questo articolo all'attenzione dello stato
aderente alla presente Convenzione che abbia fatto la dichiarazione
di cui al paragrafo 1 e che sia accusato di violare una qualunque
disposizione della presente Convenzione. Entro sei mesi, lo
stato destinatario deve presentare al Comitato spiegazioni
scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e il
provvedimento, nel caso, che quello stato può aver
preso.
5. Il Comitato deve prendere in esame le comunicazioni ricevute
nei termini stabiliti da questo articolo alla luce di tutte
le informazioni resegli disponibili da o per conto dell'individuo
e dello stato aderente coinvolto.
6. Il Comitato deve tenere riunioni a porte chiuse quando
esamina le comunicazioni di cui si tratta in questo articolo.
7. Il Comitato deve esprimere il suo parere allo stato aderente
e all'individuo coinvolto.
8. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore
quando dieci stati aderenti alla presente Convenzione avranno
fatto le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo.
Tali dichiarazioni devono essere depositate dagli stati aderenti
al segretario generale delle Nazioni Unite, che deve trasmetterne
copia agli altri stati aderenti. Una dichiarazione può
essere ritirata in qualsiasi momento con notifica al segretario
generale. Tale ritiro non deve pregiudicare la considerazione
di ogni questione che costituisca oggetto di una comunicazione
già trasmessa nei termini di questo articolo; nessun'altra
comunicazione da parte o per conto di un individuo deve essere
ricevuta nei termini di questo articolo dopo che la notifica
di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal
segretario generale, a meno che lo stato aderente non abbia
fatto una nuova dichiarazione.
Articolo 78
Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione
devono essere applicate senza pregiudizio di qualsiasi procedura
di composizione di controversie o reclami, nell'ambito della
presente Convenzione, formulata negli strumenti costitutivi
o nelle convenzioni adottate dalle Nazioni Unite e dalle sue
agenzie specializzate e non devono impedire agli stati aderenti
di fare ricorso a qualsiasi procedura di composizione delle
controversie secondo gli accordi internazionali in vigore
tra loro.
VIII. Disposizioni generali
Articolo 79
Nessun punto della presente Convenzione deve danneggiare il
diritto di ciascun stato aderente di stabilire i criteri che
regolano l'ammissione di lavoratori emigranti e dei membri
delle loro famiglie. Riguardo ad altre questioni connesse
alla loro situazione legale e al loro trattamento come lavoratori
emigranti e come membri delle loro famiglie, gli stati aderenti
devono essere soggetti ai limiti stabiliti nella presente
Convenzione.
Articolo 80
Nessun punto della presente Convenzione deve essere interpretato
come limitazione alle disposizioni della Carta delle Nazioni
Unite e degli statuti delle agenzie specializzate che definiscono
le rispettive responsabilità dei vari organi delle
Nazioni Unite e delle agenzie specializzate in relazione alle
questioni trattate nella presente Convenzione.
Articolo 81
1. Nessun punto della presente Convenzione deve danneggiare
i più favorevoli diritti o libertà riconosciuti
ai lavoratori emigranti e ai membri delle loro famiglie in
virtù di:
a) La legge o la pratica di uno stato aderente; b) Qualsiasi
trattato bilaterale o multilaterale in vigore per lo stato
aderente interessato.
2) Nessun punto della presente Convenzione può essere
interpretato come implicito diritto per qualsiasi stato, gruppo
o persona di intraprendere una qualunque attività o
di compiere un qualunque atto che danneggi un diritto o una
libertà stabiliti nella presente Convenzione.
Articolo 82
I diritti dei lavoratori emigranti e dei membri delle loro
famiglie previsti nella presente Convenzione non possono essere
oggetto di rinuncia. Non deve essere permesso esercitare alcuna
forma di pressione su lavoratori emigranti e su membri delle
loro famiglie, finalizzata al rifiuto o alla rinuncia ai suddetti
diritti. Non deve essere possibile derogare per contratto
dai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli stati
aderenti devono prendere le opportune misure per garantire
che questi principi siano rispettati.
Articolo 83
Ciascun stato aderente alla presente Convenzione si impegna
a:
a) Garantire che qualunque persona i cui diritti o le cui
libertà, qui riconosciuti, siano violati goda di efficaci
provvedimenti, anche se la violazione è stata commessa
da persone che agiscono in qualità di pubblici ufficiali;
b) Garantire che qualsiasi persona che faccia ricorso a tali
provvedimenti ottenga che la rivendicazione sia verificata
e definita dalle competenti autorità giudiziarie, amministrative
o legislative, o da ogni altra autorità competente
prevista dal sistema legale dello stato in questione, e sviluppare
le possibilità di tali provvedimenti;
c) Garantire che le autorità competenti facciano osservare
tali provvedimenti quando sono concessi.
Articolo 84
Ciascun stato aderente si impegna ad adottare le misure legislative
e di altri tipo, necessarie per attuare le disposizioni della
presente Convenzione.
IX. Disposizioni finali
Articolo 85
Il segretario generale delle Nazioni Unite è designato
come depositario della presente Convenzione.
Articolo 86
1. La presente Convenzione deve essere aperta alla firma da
parte di tutti gli stati. E inoltre soggetta a ratifica.
2. La presente Convenzione deve essere aperta all'adesione
di qualunque stato.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati
presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 87
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo
giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data
di deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno stato che ratifica o che aderisce alla presente
Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione
entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue
un periodo di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento
di ratifica o di adesione.
Articolo 88
Uno stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione
non può escludere l'applicazione di nessuna sua parte,
né, senza pregiudicare l'articolo 3, può escludere
alcuna categoria particolare di lavoratori emigranti dalla
sua applicazione.
Articolo 89
1. Qualunque stato aderente può denunciare la presente
Convenzione, non prima di cinque anni dopo che la Convenzione
è entrata in vigore per lo stato interessato, per mezzo
di una notifica scritta indirizzata al segretario generale
delle Nazioni Unite.
2. Tale denuncia diventa effettiva il primo giorno del mese
che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data
di ricevimento della notifica da parte del segretario generale
delle Nazioni Unite.
3. Tale denuncia non deve avere l'effetto di sollevare lo
stato aderente dai suoi obblighi relativi alla presente Convenzione
riguardo a qualsiasi atto od omissione verificatosi prima
della data in cui la denuncia diventa effettiva, né
deve la denuncia pregiudicare in alcun modo il proseguimento
della considerazione di qualsiasi questione che sia già
all'esame del Comitato prima della data in cui la denuncia
diventa effettiva.
4. Dopo la data in cui la denuncia di uno stato aderente diventa
effettiva, il Comitato non deve iniziare a considerare nessuna
nuova questione riguardo quello stato.
Articolo 90
1. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione
può essere fatta una richiesta di revisione della Convenzione
in qualsiasi momento da parte di qualunque stato aderente
per mezzo di una notifica scritta indirizzata al segretario
generale delle Nazioni Unite. Il segretario generale deve
quindi comunicare gli eventuali emendamenti proposti agli
stati aderenti con la richiesta che questi gli notifichino
se sono favorevoli a una conferenza degli stati aderenti allo
scopo di considerare le proposte e votarle. Nell'eventualità
che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno
un terzo degli stati aderenti siano favorevoli a una tale
conferenza, il segretario generale deve convocare la conferenza
sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato
a maggioranza dagli stati aderenti presenti e votanti deve
essere sottoposto alI'Assemblea Generale per l'approvazione.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati
approvati dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed
accettati con una maggioranza di due terzi degli stati aderenti
secondo i loro rispettivi processi costituzionali.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, saranno vincolanti
per quegli stati aderenti che li hanno accettati, mentre gli
altri stati aderenti restano ancora obbligati alle disposizioni
della presente Convenzione e ad ogni emendamento da loro precedentemente
accettato.
Articolo 91
1. Il segretario generale delle Nazioni Unite deve ricevere
e fare circolare in tutti gli stati il testo delle riserve
fatte dagli stati al momento della firma, ratifica o adesione.
2. Una riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della
presente Convenzione non deve essere permessa.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento
con notifica inoltrata a questo scopo al segretario generale
delle Nazioni Unite, che deve poi informarne tutti gli stati.
Tale notifica avrà effetto dalla data in cui è
ricevuta.
Articolo 92
1. Qualunque controversia tra due o più stati aderenti
riguardo all'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione che non sia composta per negoziato deve, su richiesta
di uno di essi, essere sottoposta ad arbitrato. Se entro sei
mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, le parti non
sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato
stesso, una qualunque delle parti può portare la controversia
alla Corte internazionale di giustizia con richiesta conforme
allo statuto della Corte.
2. Ciascuno stato aderente può al momento della firma
o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione
dichiarare che non si considera vincolato al paragrafo I di
questo articolo. Gli altri stati aderenti non saranno obbligati
al rispetto di quel paragrafo nei confronti di qualunque stato
aderente che abbia fatto tale dichiarazione
3. Qualunque stato aderente che abbia fatto una dichiarazione
secondo il paragrafo 2 di questo articolo può in qualsiasi
momento ritirare quella dichiarazione con notifica indirizzata
al segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 93
1. La presente Convenzione, della quale i testi arabo, cinese,
inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici,
deve essere depositata presso il segretario generale delle
Nazioni Unite.
2. Il segretario generale delle Nazioni Unite deve trasmettere
copie certificate della presente Convenzione a tutti gli stati.
torna
inizio pagina