Atto Costitutivo dell'UNESCO
Al momento vengono riportati integralmente
in italiano il Preambolo e l' Art. 1 dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO. Il documento
completo sarà a breve disponibile integralmente tradotto in italiano.
• Preamble • Article I Purposes and Functions
• Article II Membership • Article III Organs •
Article IV The General Conference • Article V Executive Board
• Article VI Secretariat • Article VII National co-operating
bodies • Article VIII Reports by member states • Article
IX Budget • Article X Relations with the United Nations Organization
• Article XI Relations with other specialized international Organizations
and agencies • Article XII Legal status of the organization •
Article XIII Amendments • Article XIV Interpretation • Article
XV Entry into force TESTO DELLA CONVENZIONE (Preambolo e Art. 1) Convenzione
costituente una Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza
e la Cultura (UNESCO) (Londra, 16 novembre 1945) PREAMBOLO
I Governi degli Stati aderenti alla presente convenzione, a nome dei loro popoli
dichiarano: Che le guerre nascono nell'animo degli uomini ed è l'animo
degli uomini che deve essere educato alla difesa della pace. Che l'incomprensione
reciproca dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, all'origine
del sospetto e della sfiducia tra le nazioni e i loro disaccordi hanno troppo
spesso provocato delle guerre. Che la grande e terribile guerra appena terminata
è stata resa possibile dal rinnegamento dell'ideale democratico di dignità,
di uguaglianza e di rispetto della persona umana e della volontà di sostituirlo
utilizzando l'ignoranza e il pregiudizio, dogma dell'ineguaglianza delle razze
e degli uomini. Che la dignità dell'uomo che esige la diffusione della
cultura e l'educazione di tutti per il raggiungimento della giustizia, della libertà
e della pace, comporta sacri doveri per tutte le nazioni da adempiere con spirito
di reciproca assistenza. Che una pace fondata soltanto sugli accordi economici
e politici dei governi non potrebbe ottenere l'adesione unanime, duratura e sincera
dei popoli e quindi questa pace deve essere stabilita sulla base della solidarietà
intellettuale e morale dell'umanità. Per
questi motivi gli Stati firmatari della presente Convenzione, decisi ad assicurare
a tutti il completo ed eguale accesso all'educazione, il libero perseguimento
della verità oggettiva e il libero scambio di idee e di conoscenze, si
impegnano a sviluppare e moltiplicare le relazioni tra i loro popoli per una migliore
comprensione e ad acquisire una conoscenza più profonda e più reale
delle loro rispettive consuetudini. Di
conseguenza creano l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza
e la Cultura onde raggiungere gradualmente - attraverso la cooperazione delle
nazioni del mondo nei settori dell'educazione, della scienza e della cultura -
gli scopi di pace internazionale e di prosperità per tutti i popoli, per
i quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata costituita e che la
sua Carta proclama. ATTO COSTITUTIVO Articolo
1 - Scopi e funzioni 1. L'Organizzazione
si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo,
attraverso l'educazione, lla scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni,
onde garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite
riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. 2.
A tali scopi l'Organizzazione: a) Favorisce la conoscenza e la comprensione
reciproca delle nazioni, prestando la sua opera ag;li organi di informazione di
massa; a questo scopo essa sollecita quegli accordi internazionali che ritiene
utili per facilitare la libera circolazione del pensiero, attraverso la parola
o l'immagine; b) imprime un'efficace impulso all'educazione popolare ed alla
diffusione della cultura: Collaborando con gli stati membri che lo desiderano,
per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice; Istituendo la collaborazione
delle nazioni onde gradualmente realizzare per tutti l'ideale di una eguale possibilità
di educazione, senza distinzione di razza, sesso e condizione economica e sociale;
Suggerendo adeguati metodi di educazione per preparare i giovani di tutto il mondo
alle responsabilità dell'uomo libero; c) Aiuta il mantenimento, il
miglioramento e la diffusione del sapere: Vegliando sulla conservazione e
protezione del patrimonio universale di libri, opere d'arte, monumenti di interesse
storico o s scientifico, raccomandando ai popoli interessati delle convenzioni
internazionali a tale effetto; Favorendo la cooperazione tra le nazioni in
tutti i settori dell'attività intellettuale e lo scambio internazionale
sia di rappresentanti dell'educazione, della scienza e della cultura che di pubblicazioni,
opere d'arte, materiale di laboratorio e di ogni altra utile documentazione;
Facilitando con adeguati metodi di cooperazione internazionale l'accesso di tutti
i popoli a quanto pubblicato da ciascuno di essi. 3.
Si preoccupa di garantire agli Stati membri della presente Organizzazione l'indipendenza,
l'integrità e la ricchezza delle loro differenti culture e dei sistemi
di educazione, vietandosi di intervenire in ogni questione essenzialmente dipendente
dalla loro giurisdizione interna.
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