Considerato che l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro è stata fondata nella convinzione che la giustizia
sociale è essenziale ad una pace universale e durevole;
Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente
ad assicurare l’equità, il progresso sociale e lo sradicamento
della povertà, e confermando la necessità per l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro di promuovere solide politiche sociali, la giustizia
e le istituzioni democratiche;
Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovrebbe, ora
più che mai, mobilitare l’insieme delle sue capacità di
azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i campi di sua
competenza, con particolare riguardo all’occupazione, formazione professionale
e condizioni di lavoro, per fare in modo che, nel contesto di una strategia
globale di
sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino
a vicenda al fine di promuovere su vasta scala uno sviluppo sostenibile;
Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovrebbe tenere
in particolare considerazione i problemi delle persone con bisogni sociali particolari,
specialmente i disoccupati e i lavoratori migranti, mobilitare e incoraggiare
gli sforzi nazionali, regionali ed internazionali mirati a risolvere i loro
problemi e promuovere politiche efficaci per la creazione di posti di lavoro
;
Considerato che, nell’intento di assicurare la connessione tra progresso
sociale e crescita economica, la garanzia dei principi e dei diritti fondamentali
nel lavoro riveste una importanza ed un significato particolari in quanto fornisce
agli interessati la possibilità di rivendicare liberamente e con pari
opportunità la loro giusta partecipazione alla ricchezza che essi stessi
hanno contribuito a creare, nonché di realizzare pienamente il loro potenziale
umano;
Considerato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’organizzazione
internazionale costituzionalmente preposta e l’organo competente a emanare
e seguire le norme internazionali del lavoro, che beneficia del sostegno e del
riconoscimento universale in materia di promozione dei diritti fondamentali
nel lavoro quali espressi nei suoi principi costituzionali ;
Considerato che, in una situazione di interdipendenza economica crescente, è
urgente riaffermare l’immutabile natura dei principi e dei diritti fondamentali
contenuti nella Costituzione dell’Organizzazione nonché promuovere
la loro applicazione universale;
La Conferenza Internazionale del Lavoro,
1. Ricorda :
a. che nell’aderire liberamente all’Organizzazione Internazionale
del Lavoro, tutti i suoi membri hanno accettato i principi ed i diritti enunciati
nella sua Costituzione e nella Dichiarazione di Filadelfia e si sono impegnati
ad operare per conseguire il complesso degli obiettivi dell’Organizzazione
al meglio delle loro capacità e in piena aderenza alle loro specifiche
condizioni ;
b. che questi principi e diritti sono stati espressi e sviluppati sotto forma
di diritti e di obblighi specifici nelle convenzioni riconosciute come fondamentali,
tanto all’interno che all’esterno dell’Organizzazione.
2. Dichiara che tutti i membri, anche qualora non abbiano ratificato
le convenzioni in questione, hanno un obbligo, dovuto proprio alla loro appartenenza
all’Organizzazione, di rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede
e conformemente alla Costituzione, i principi riguardanti i diritti fondamentali
che sono oggetto di tali convenzioni:
a. libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di
contrattazione collettiva;
b. eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c. abolizione effettiva del lavoro infantile;
d. eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
3. Riconosce l’obbligo da parte dell’Organizzazione
di assistere i suoi membri, a fronte dei loro bisogni accertati e dichiarati
e allo scopo di conseguire tali obiettivi, attraverso il pieno utilizzo delle
sue capacità costituzionali, operative e di bilancio, compresa la mobilitazione
delle risorse e degli aiuti esterni, nonché incoraggiando le altre organizzazioni
internazionali con cui
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stabilito delle relazioni,
secondo l’articolo 12 della sua Costituzione, a sostenere tali impegni:
a. offrendo cooperazione tecnica e servizi di consulenza mirati a promuovere
la ratifica e l’applicazione delle Convenzioni fondamentali;
b. assistendo quei Membri non ancora in condizione di ratificare l’insieme
o alcune di queste convenzioni nei loro sforzi di rispettare, promuovere e realizzare
i principi riguardanti i diritti fondamentali oggetto di tali convenzioni;
c. aiutando i membri nei loro sforzi atti a instaurare un clima propizio allo
sviluppo economico e sociale.
4. Decide che, al fine di rendere pienamente effettiva la presente
dichiarazione, sarà attivata una strumentazione promozionale, credibile
ed efficace, secondo le modalità specificate nell’allegato, che
sarà considerato parte integrante della presente dichiarazione.
5. Sottolinea che le norme internazionali del lavoro non dovranno
essere utilizzate per finalità di protezionismo commerciale e che nulla
nella presente dichiarazione e nei suoi « seguiti » potrà
essere invocato o comunque usato a tale scopo ; inoltre, il vantaggio comparativo
di un qualunque paese non potrà in alcun modo essere messo in discussione
da questa dichiarazione e
dall’annesso documento per i suoi « seguiti ».
I. Obiettivo generale
1. La procedura di seguito illustrata, ha lo scopo di incoraggiare gli sforzi
compiuti dai membri dell’Organizzazione per promuovere i principi e i
diritti fondamentali consacrati dalla Costituzione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dalla Dichiarazione di Filadelfia e riaffermati
nella presente dichiarazione.
2. In linea con questo obiettivo a carattere strettamente promozionale,
la procedura dovrà consentire di identificare gli ambiti in cui l’assistenza
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, attraverso le sue attività
di cooperazione tecnica, potrà essere utile agli Stati membri nell’aiutarli
ad applicare questi principi e diritti fondamentali. Non si tratta nè
di sostituire i meccanismi di controllo già previsti nè di impedire
il loro funzionamento ; pertanto specifiche situazioni proprie ai suddetti
meccanismi non saranno esaminate o riesaminate nel quadro di questo procedimento.
3. I due aspetti del procedimento qui descritto si basano su
procedure esistenti : l’annuale meccanismo riguardante le Convenzioni
fondamentali non ratificate comporterà semplicemente qualche adattamento
delle presenti modalità di applicazione dell’art. 19, paragrafo
5 (e) della Costituzione ; il rapporto globale servirà ad ottenere i
migliori risultati dalle procedure eseguite in applicazione della Costituzione.
II. Procedura annuale sulle convenzioni fondamentali non ratificate
A. Scopi e obiettivi
1. Lo scopo è quello di fornire la possibilità di seguire annualmente,
tramite procedure semplificate in sostituzione della rassegna quadriennale introdotta
dal Consiglio di amministrazione nel 1995, gli sforzi compiuti in conformità
alla dichiarazione da parte dei membri che non hanno ancora ratificato tutte
le Convenzioni fondamentali.
2. La procedura coprirà annualmente le quattro aree
dei principi e dei diritti fondamentali specificati nella dichiarazione.
B. Modalità
1. La procedura si baserà su rapporti richiesti ai membri
secondo l’art. 19, paragrafo 5 (e) della Costituzione. I formulari del
rapporto saranno compilati in modo da ottenere informazioni, da parte dei governi
che non hanno ratificato una o più Convenzioni fondamentali, su ogni
cambiamento che può avere avuto luogo nella legislazione e nella pratica,
tenendo in dovuto conto l’art. 23 della Costituzione e la prassi definita.
2. Questi Rapporti, redatti dall’Ufficio Internazionale
del Lavoro, saranno esaminati dal Consiglio di amministrazione.
3. Allo scopo di presentare una introduzione ai Rapporti così
redatti, attirando l’attenzione su aspetti che potrebbero meritare una
discussione più approfondita, l’Ufficio Internazionale del Lavoro
può convocare un gruppo di esperti nominati a tale scopo dal Consiglio
di amministrazione.
4. Dovranno essere esaminati eventuali adattamenti delle procedure
esistenti del Consiglio di amministrazione per consentire ai membri non rappresentati
nel Consiglio stesso di fornire, nel modo più appropriato, quei chiarimenti
che dovessero rendersi necessari o utili durante le sedute del Consiglio per
completare le informazioni contenute nei loro rapporti.
III. Rapporto globale
A. Scopi e obiettivi
1. Lo scopo di questo Rapporto è quello di fornire un
dinamico quadro globale relativo ad ogni categoria di principi e diritti fondamentali
osservati durante il precedente periodo di quattro anni e di servire quale base
per valutare l’efficacia dell’assistenza fornita dall’Organizzazione
e per determinare le priorità per il periodo successivo, sotto forma
di piani di azione per la cooperazione tecnica, in particolare concepiti per
mobilitare le risorse interne ed esterne necessarie alla loro esecuzione.
2. Il rapporto coprirà ogni anno, a turno, una delle
quattro categorie di principi e diritti fondamentali.
B. Modalità
1. Il rapporto sarà redatto sotto la responsabilità
del Direttore generale sulla base di informazioni ufficiali o raccolte e verificate
secondo le procedure previste. Nel caso di Stati che non abbiano ratificato
le Convenzioni fondamentali, esso si fonderà soprattutto sui risultati
della suddetta procedura annuale. Nel caso di membri che abbiano ratificato
le convenzioni in oggetto, il rapporto sarà basato, in particolare, sui
rapporti di cui secondo l’art. 22 della Costituzione.
2. Il rapporto sarà presentato alla Conferenza per una
discussione tripartita, sotto forma di Rapporto del Direttore generale. La Conferenza
potrà trattare il rapporto separatamente dai rapporti previsti dall’art.
12 del suo Regolamento e potrà discuterlo durante una seduta interamente
dedicata al rapporto stesso o in diversa opportuna sede. Spetterà poi
al Consiglio di amministrazione, in una sua prossima sessione, di tirare le
conclusioni di questo dibattito con riferimento alle priorità e ai piani
di azione in materia di cooperazione tecnica da eseguire nel successivo periodo
quadriennale.
IV. È inteso che:
1. Saranno presentate le proposte di emendamento ai Regolamenti
del Consiglio di amministrazione e della Conferenza ritenute necessarie per
l’applicazione delle disposizioni che precedono.
2. La Conferenza provvederà, al momento opportuno, a
rivedere il funzionamento del procedimento alla luce dell’esperienza acquisita
per stabilire se ha adempiuto adeguatamente allo scopo generale articolato nella
Parte I.
In fede abbiamo apposto la nostra firma il diciannove di giugno 1998.
Il Presidente della Conferenza,
Il Direttore Generale dell’International Labour Office.
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