Anche l’osservatore meno attento
dell’agire delle Nazioni Unite si sarà accorto dello stridente
contrasto tra i grandi obiettivi programmatici fissati per il nuovo millennio
(educazione, sviluppo, lotta alla povertà e all’analfabetismo,
con particolare attenzione ai bambini in particolare da parte dell’UNESCO
che ha fissato per il decennio 2000-2010 il Programma Cultura di Pace) č l’unico
tema che ha seriamente coinvolto la comunità internazionale e a cui
è stata data grande diffusione da parte dei mezzi di comunicazione:
la guerra preventiva. Un’ operazione, la guerra appunto, che mira alla
distruzione totale o parziale del nemico. La guerra, opera di distruzione,
mina i presupposti per lo sviluppo dell’uomo, a cominciare dai diritti
dei bambini, poiché distrugge ciò che è alla base di
ogni potenzialità, di ogni diritto umano, della stessa dignità
umana: la guerra distrugge la vita. La guerra è la più alta
violazione dei diritti umani, in primis del diritto alla vita. La guerra è
violazione dei diritti, di tutti i diritti, di tutti i diritti umani, primo
fra tutti il diritto alla vita.
Ora dobbiamo chiederci: cosa possiamo contrapporre alla guerra? Vi possiamo
contrapporre il diritto, e più specificatamente il diritto alla pace,
che è diritto della persona e diritto dei popoli, diritto individuale
e diritto collettivo. Alla guerra va contrapposto il diritto alla pace, riconoscendolo
fondamento di ogni diritto umano e fondamento di un ordine internazionale
riconosciuto vincolante da ogni stato con precise garanzie a sua difesa.
Riflettiamo su cosa vuol dire vivere in uno Stato di diritto. Significa che
il potere è soggetto al diritto. Parlando in termini di diritti umani
significa che i diritti dell’uomo sono protetti da norme giuridiche.
Facciamo un esempio che per la sua crudezza e sanguinosità può
permetterci comparazioni con la guerra: la tortura. La tortura è violazione
dei diritti umani. L’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo dice “Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”,
articolo ripreso letteralmente dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Sul piano
internazionale esiste altresì un’apposita convenzione, la Convenzione
contro la Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984. per quanto concerne l’ordinamento giuridico italiano
e limitandoci alla tortura come mezzo di acquisizione della prova, la tortura
non può essere praticata come tale mezzo perché la prova estorta
attraverso tortura non ha alcun valore. Il processo che si basa su una tale
prova non ha alcun valore. Il diritto pone un limite al potere dello Stato,
la norma giuridica protegge i diritti umani..
Riflettiamo ora sulle garanzie esistenti sul piano internazionale. La Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo è una solenne ‘raccomandazione’,
che obbliga dal punto di vista etico politico. La Dichiarazione Universale,
che possiamo a giusto titolo considerare la Magna Carta dell’Umanità,
proclama i diritti in sede internazionale ma non stabilisce anche i modi della
garanzia nello stesso ambito, con ciò rinviando implicitamente a successive
disposizioni di diritto internazionale.
Il primo trattato internazionale contenente norme giuridicamente vincolanti
e la previsione di apposite procedure di garanzia, è la convenzione
europea firmata a Roma , per iniziativa del Consiglio d’Europa nel 1950
ed entrata in vigore nel 1953. La Convenzione, dunque, obbliga gli Stati aderenti
ad un comportamento conforme ad essa e prevede che il singolo individuo possa
accedere direttamente (ricorso giudiziario individuale) alla Corte Europea
dei diritti umani, con sede a Strasburgo, organo preposto alla tutela giurisdizionale
limitatamente, peraltro, ai diritti civili e politici. Ai sensi dell’articolo
3 della Convenzione Europea e dell’articolo 3 della Convenzione contro
la tortura, nessuno stato parte può praticare la tortura o espellere,
respingere o estradare una persona verso un altro stato qualora vi siano serie
ragioni di credere che in tale stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.
E’ per tale motivo che a seguito degli attentati terroristici a Londra
nel luglio 2005 la Gran Bretagna chiede a più riprese all’Unione
Europea di ripensare i contenuti della Convenzione Europea dei diritti umani,
in particolare proprio dell’articolo 3, poiché l’attuale
quadro normativo vieta il rimpatrio di presunti terroristi nel caso in cui
questi rischino torture nel paese d’origine.
Riflettiamo ora sull’articolo 28 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo : “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
dichiarazione possano essere pienamente realizzati”. Se la Pace è
il presupposto per la realizzazione dei diritti umani, per la pienezza della
dignità umana, possiamo legittimamente affermare che l’articolo
28 riconosce il diritto alla Pace. La Pace è intesa come un certo tipo
di “ordine” sia interno ad un paese (ordine sociale) sia esterno
(ordine internazionale). Per ordine deve intendersi l’insieme di quei
principi, norme e istituzioni che sono deputati a orientare e informare i
comportamenti interpersonali, sociali e politici all’interno di una
determinata comunità o sistema. L’articolo 28 proclama che tutte
le comunità ai vari livelli, dalla famiglia all’ONU, debbano
informarsi al medesimo tipo di ordine. Più che sul sostantivo occorre
insistere sul verbo FACERE PACEM: costruire l’ordine, agire dalla famiglia
all’ONU in spirito di cooperazione tra persone, gruppi, popoli, governi.
Per la cultura dominante, invece, la pace tradizionale è ancora la
pace negativa: l’assenza di guerre guerreggiate, l’intervallo
più o meno lungo tra una guerra e l’altra. Essendo la guerra
assunta come legittima e sempre possibile, occorre prepararsi anche se solo
per difendersi: si vis pacem para bellum (se vuoi la pace prepara la guerra).
La formula che sorregge il diritto alla pace è invece: SI VIS PACEM
PARA PACEM ( se vuoi la pace prepara la pace).
Il Diritto alla Pace. Presupposto di tutti i diritti umani ed in primis del
diritto alla vita, fa venire meno un attributo di sovranità degli stati
ossia lo ius ad bellum. Il riconoscimento del diritto alla pace comporta che
lo Stato deve riconvertirsi a fini di pace: il Diritto alla Pace da vita ad
una civilizzazione giuridica umanocentrica e abbassa il tasso di statocentrismo
belligeno nel sistema delle relazioni internazionali, consente un ordine sociale
e internazionale in cui i diritti e le libertà proclamati con la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo possano essere compiutamente realizzati.
L’obbligo di pace positiva ricadente sugli stati consiste innanzi tutto
nel conformarsi ai principi della Carta delle Nazioni Unite: divieto dell’uso
della forza per la risoluzione delle controversie internazionali e ricerca
delle vie di soluzione pacifica delle medesime (negoziato, arbitrato, ricorso
a giurisdizioni internazionale, ecc.). La traduzione di questi principi comporta,
altresì, importanti conseguenze: prendere sul serio il disarmo; porre
fine ad ogni forma di propaganda di guerra, rispettando così l’articolo
20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ai sensi del quale”Qualsiasi
propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. Qualsiasi
appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento
alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere
vietato dalla legge”; creare una Corte Penale Internazionale; dotare
la Nazioni Unite di una polizia militare internazionale; individuare nella
cooperazione allo sviluppo un obiettivo reale.
Riconoscendo la Pace come diritto umano presupposto di tutti i diritti umani
diamo peso alla ragione contro ogni tentativo di cadere nella barbaria: humana
dignitas servanda est.
Bibliografia
Antonio Papisca, abc dei diritti umani
Luigi Ferraioli, Una strage preventiva
Londra : possiamo limitare i diritti civili. Il sole 24 ore, 08-09-2005